[A cura di: Andrea Cartosio – Ist. naz. Tributaristi]
L’anno 2015, in materia tributaria, sembra apportare numerose novità nel “settore” dichiarativo reddituale, se così può essere definito, dei contribuenti italiani. E, tra queste novità, ve ne è una che, in senso più o meno lato, può riguardare anche il settore dell’amministrazione condominiale, nonché i comparti che introno ad essa, a vario titolo, gravitano, in termini di collaborazione o di semplice indotto.
Oltre alla ben nota introduzione del modello 730 pre-compilato introdotto dal governo Renzi con il D.L. per la semplificazione, del quale si sta dibattendo quotidianamente su giornali e con approfondimenti televisivi, anche il modello CUD, che fu introdotto dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 ed emanato ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, lascerà posto al nuovo modello chiamato CU, acronimo che sta per Certificazione Unica.
Il CU non riguarderà solamente dipendenti e pensionati, come previsto dalla attuale normativa del modello CUD, ma andrà ad includere anche i lavoratori autonomi, imponendo alle imprese, in qualità di sostituiti d’imposta, la compilazione e il conseguente invio ai soggetti interessati della certificazione delle ritenute operate nel corso dell’anno.
Il modello dichiarativo CU dovrà essere rilasciato dai sostituti d’imposta entro il 28 febbraio 2015, scadenza rimasta invariata. Di conseguenza, una volta che il modello CU sarà recapitato all’indirizzo del soggetto – sia egli pensionato, dipendente o lavoratore autonomo – il sostituto d’imposta dovrà provvedere ad inviarlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015 utilizzando gli appositi software, oppure avvalendosi di un professionista abilitato (tributarista, commercialista, CAF).
Come già esposto in precedenza, la novità più significativa è l’applicazione del modello CU ai lavoratori autonomi, poiché, con tale disposizione, le imprese che si sono avvalse di lavoratori terzi, i quali svolgono la propria attività in forma libera, ovvero senza alcuna dipendenza con l’affidatario del lavoro, saranno intese come veri e propri “datori di lavoro”, e pertanto dovranno inviare la certificazione delle ritenute all’Agenzia delle Entrate, abbandonando quindi l’attuale metodologia che consisteva in una semplice lettera da parte dell’impresa, scritta su carta intestata, utilizzata per certificare l’importo pagato, la quale successivamente veniva allegata alla dichiarazione dei redditi del professionista.
Piccola novità introdotta per quanto riguarda dipendenti e pensionati consistente nel fatto che il sostituto d’imposta dovrà comunicare nel modello CU i dati riferiti al coniuge e ai famigliari a carico del soggetto destinatario della certificazione. Le bozze del modello sono già presenti e visionabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.