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Condominio senza conto corrente: rischi

  • Quotidiano Del Condominio
  • 18 novembre 2021

Condominio senza conto corrente: rischi

Amministratore non apre il conto corrente condominiale e fa transitare i soldi sul suo conto o su quello di un altro condominio: ecco cosa fare.

Quali sono i rischi per un condominio senza conto corrente? Oggi, l’apertura di un conto corrente condominiale è obbligatoria. Lo impone indirettamente l’articolo 1129 del Codice civile a norma del quale l’amministratore deve fare transitare le somme riscosse dai singoli condomini su di un apposito conto corrente bancario intestato al condominio.

Trattandosi di un dovere che compete all’amministratore, l’apertura del conto sembrerebbe legata all’esistenza di tale figura che, come noto, è necessaria solo a partire da 9 condomini. Il che farebbe ritenere che per i condomini costituiti da 2 a 8, ove la nomina dell’amministratore è solo facoltativa, non vi sarebbe obbligo di un conto corrente. In ogni caso, se il condominio con meno di 9 condomini decide ugualmente di nominare un amministratore, quest’ultimo resta ugualmente tenuto ad attivare il conto corrente condominiale. 

Che succede se l’amministratore non apre un conto corrente? Innanzitutto, è diritto di ogni condomino verificare se l’amministratore abbia adempiuto a tale dovere, chiedendogli di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della relativa documentazione, degli estratti conto e del saldo. 

Se ci si accorge che l’amministratore non ha aperto il conto corrente quest’ultimo può essere diffidato a provvedervi. La diffida non è necessaria in quanto il dovere dell’apertura del conto sorge in automatico, per previsione di legge. L’amministratore che non adotta il conto corrente condominiale compie una grave irregolarità che legittima la sua revoca immediata per giusta causa, senza cioè attendere la scadenza del mandato. Se l’assemblea non delibera sulla sua decadenza, vi provvede il tribunale su richiesta anche di un solo condomino. 

L’amministratore non può far transitare i fondi di un condominio sul proprio conto corrente o su quello di un altro condominio. Peraltro, se a fine mandato i conti non dovessero tornare, in presenza di buchi di bilancio l’amministratore potrebbe essere querelato per appropriazione indebita. Il reato si perfeziona solo alla scadenza dell’incarico, sicché proprio da questo momento potrà essere avviata l’azione penale senza rischio di prescrizione. 

Non in ultimo, l’amministratore che accredita le quote di un condominio sul proprio conto corrente personale o professionale rischia un accertamento fiscale. L’Agenzia delle Entrate può contestargli come reddito imponibile la somma totale dei versamenti effettuati sul suo conto corrente. A tanto è arrivata la Cassazione con diverse pronunce [1]. Questo perché, in base all’articolo 32 del Dpr 600/1973, tutti i versamenti sul conto corrente di un contribuente si presumono costituire reddito imponibile, salvo prova contraria che quest’ultimo deve fornire.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 228/2014, è venuta meno l’equiparazione logica tra l’attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti, mentre resta legittima l’imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento [2]. Pertanto, la Cassazione afferma che spetta al contribuente la dimostrazione della sussistenza di specifici costi e oneri deducibili che deve essere fondata su concreti elementi di prova [3].

fonte laleggepertutti

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