[A cura di: Gianluca Palladino] Due i provvedimenti salienti pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre.
Quello che maggiormente ha calamitato l’attenzione dell’opinione pubblica, inevitabilmente, è stato il nuovo Dpcm, finalizzato soprattutto a disciplinare gli spostamenti nel corso delle vacanze natalizie, al fine di non generare un nuovo incremento della curva epidemiologica.
Nel testo, come sempre, nessuna misura specifica in materia di condominio, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera o): “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
Un’indicazione, quest’ultima, che dallo scorso 3 novembre si è spesso letta di concerto con la Faq del Governo secondo cui “è fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea condominiale in modalità a distanza”.
A tale ultimo proposito, sempre il 3 dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 è stata (finalmente) pubblicata la Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Come è ormai noto, il nuovo articolo 5 bis della legge va ad impattare sul numero dei consensi che l’amministratore deve raccogliere per essere autorizzato a convocare l’assemblea condominiale in modalità telematica. Dall’oggettivamente impraticabile unanimità prevista dalla legge 126/2020 (di conversione del cosiddetto decreto-agosto) si è scesi alla maggioranza delle teste, mediante la seguente dicitura: “All’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: “di tutti i condòmini” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condòmini”.
Meno ostico, dunque, per l’amministratore di condominio, acquisire il via libera per la convocazione dell’assemblea da remoto. Posto che, ovviamente, la legittimazione giuridica non coincide, necessariamente, con la concreta possibilità di svolgere in maniera regolare e soddisfacente una riunione condominiale on line.
Le difficoltà più volte evidenziate dalle rappresentanze della categoria in questi ultimi mesi, e inerenti la non omogenea disponibilità di reti, apparecchiature e competenze – non soltanto a livello italiano, ma anche nell’ambito dei singoli condomini – rendono infatti tale modalità di assemblea, pur appetibile in prospettiva, non sempre agevolmente praticabile nell’immediato.
Il che – tra i tanti – chiama direttamente in causa un problema in particolare: la necessità di una cospicua proroga del superbonus, affinché non ne siano vanificati impatto e benefici.