Non può esservi spazio per una condanna congiunta del condominio e dei singoli condòmini in relazione ad illeciti che non siano imputabili specificamente ad uno di essi. Così si è espressa la Corte di Cassazione in merito ad una vicenda relativo al crollo di un edificio. Di seguito, la sentenza della Corte.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., sent. 25.8.2014,
n. 18168
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(omissis)
1. Ai ricorsi in esame si applica, ratione temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza è stata pubblicata in data 20.5.2008.
2. Con l’unico motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 2053 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per aver “ritenuto di dover applicare la presunzione prevista dall’art. 2053 c.c., non ai proprietari, in solido fra loro, ma al condominio” e chiedono alla Corte di affermare “il principio di diritto che nel caso di rovina di un edificio costituito da diversi piani o porzioni di piano di proprietà di più soggetti la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2053 c.c., è a carico di tutti i proprietari dei diversi piani o porzione di piani, in solido fra loro” e non “unicamente a carico del condominio”.
2.1. Il motivo è infondato.
Premesso che le strutture condominiali costituiscono oggetto di una comunione di cui il condominio assume la funzione di ente di gestione, deve considerarsi che la peculiare natura del condominio – quale “ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini” (Cass. n. 12991/12) – comporta, per un verso, che lo stesso abbia legittimazione passiva generale (Cass. n. 28141/2013) rispetto alle azioni proposte nei confronti del condominio e, per altro verso, che “il giudicato formatosi all’esito di un processo in cui sia stato parte l’amministratore … fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio” (Cass. n. 12911/2012): ne consegue che non può esservi spazio per una condanna congiunta del condominio e dei singoli condomini in relazione ad illeciti non imputabili specificamente a taluno di essi (cfr. Cass. n. 10233/2002 e Cass. n. 20/2010 che hanno affermato la legittimazione passiva esclusiva del condominio per danni derivanti da strutture condominiali – in entrambi i casi, il lastrico solare, in proprietà o in uso esclusivo ad uno dei condomini – riconoscendo la legittimazione passiva del singolo condomino nei soli casi in cui questi “frapponga impedimenti all’esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino” o i “danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva”).
2.2. Tale conclusione è coerente con la stessa configurazione della responsabilità delineata dall’art. 2053 c.c., che è fondata sulla proprietà del bene la cui rovina è cagione del danno e che, operando oggettivamente nel caso in cui la rovina sia dovuta a vizio di manutenzione o a vizio di costruzione, non può che essere imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione, ossia – per le strutture condominiali – proprio al condominio, quale unico soggetto legittimato a provvedervi.
2.3. Il Condominio articola quattro motivi aventi la medesima rubrica (“Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione di legge, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, extrapetizione e contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, con l’ulteriore indicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione al quarto motivo) che censurano la sentenza per avere affermato la responsabilità concorrente del Condominio benché le risultanze istruttorie (segnatamente, quelle della relazione di C.T.U.) non giustificassero tale conclusione, per aver detratto dal danno risarcibile una quota (del 10%) imputata ad un nubifragio, per non aver pronunciato sulla richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi legali sul residuo risarcimento spettante al Condominio e, infine, per non aver accolto il motivo di gravame concernente la compensazione delle spese di primo grado fra il Condominio e il Fallimento della A.
2.4. I quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c., non risultano conformi al paradigma legale giacché, pur essendo correlati a motivi che cumulano plurime doglianze (art. 360 c.p.c., ex nn. 3, 4 e 5), non contengono la “formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati” (Cass., S.U. n. 5624/2009) e, per di più, sono congegnati a mo’ di mero interpello (“se risulti violato… se sussista vizio…”) senza contenere, come necessario, “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (Cass. n. 22604/13) e senza contenere – quanto ai dedotti vizi motivazionali – la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale.
3. L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese fra ricorrenti principali e ricorrente incidentale; i ricorrenti principali vanno – invece – condannati al pagamento delle spese in favore di … e – distintamente – di …, rispetto ai quali sono risultati soccombenti, mentre il ricorrente incidentale va condannato a rifondere le spese in favore della M …s.ni s.p.a. (il cui controricorso è stato finalizzato esclusivamente a contrastare il ricorso incidentale) e della …s.p.a. (atteso che l’interesse di quest’ultima a partecipare alla discussione è conseguito al primo motivo del ricorso incidentale che, contestando l’attribuzione di una quota di responsabilità al Condominio, era volto a porre l’intero risarcimento a carico della ….
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensate le spese di lite fra i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale, condanna i ricorrenti principali – in solido fra loro – a pagare le spese processuali in favore del controricorrente … e dei controricorrenti …, nonché il Condominio di via … a rifondere le spese di lite in favore della Mi …; liquida le spese, per ciascuna posizione, in Euro 6.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre rimborso spese generali ed oltre accessori di legge; condanna il medesimo Condominio al pagamento delle spese di lite in favore della … s.p.a., liquidandole in Euro 2.600 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge.