Copia della documentazione in mano all’amministratore di condominio: è possibile fare fotografie con lo smartphone?
Si possono fotografare le fatture e i documenti condominiali? Come noto, è diritto di ogni condomino accedere alla documentazione condominiale custodita dall’amministratore, visionarla ed estrarne copia. Sempre che l’esercizio di tale suo diritto non intralci l’attività amministrativa e che non sia contrario ai princìpi di correttezza e di buona fede.
L’amministratore non può frapporre ostacoli o limiti: egli è infatti un semplice delegato alla gestione della cosa comune mentre la titolarità dei documenti, dei bilanci e di tutta la contabilità fa capo ai singoli condomini.
Il diritto di accesso va garantito nel più breve tempo possibile, compatibilmente con eventuali impedimenti di carattere personale o lavorativo dell’amministratore. Egli deve pertanto fissare un appuntamento all’interessato presso il proprio studio affinché visioni le carte e, se vuole, ne estragga copia. Per questa attività, il capo condomino non può chiedere un ulteriore compenso se non il rimborso delle spese per le fotocopie.
Cosa potrebbe succedere se, in tale occasione, il condomino estrae dalla propria tasca il cellulare per fare qualche fotografia alla documentazione condominiale, ad esempio alle fatture, ai bilanci, al Registro dell’Anagrafe condominiale, agli estratti conto, alle pezze giustificative delle spese, all’elenco dei condomini morosi? Potrebbe l’amministratore opporsi?
La risposta è no: il diritto di accesso alla documentazione condominiale si esercita anche in questa forma, attraverso cioè le fotografie scattate tramite smartphone. Fotografie, del resto, che sostituiscono le fotocopie ed hanno lo stesso valore.
L’articolo 1130-bis del Codice civile prevede la facoltà del singolo condomino, dell’usufruttuario, dell’inquilino in affitto o del comodatario, di presentare all’amministratore – in ogni momento della gestione – un’istanza al fine di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa e di estrarne copia a proprie spese. La possibilità di estrarre copia della documentazione legittima dunque il richiedente anche a fotografarla, qualora ritenga che tale sistema sia più idoneo a soddisfare la propria esigenza di chiarezza nella gestione del condominio ove possiede o detiene una o più unità immobiliari.
L’istanza all’amministratore non deve essere necessariamente scritta, potendo avvenire anche verbalmente. È chiaro però che, qualora l’amministratore non risponda o risponda tardi ingiustificatamente, sarà necessario diffidarlo con raccomandata a.r. o pec, per poi dar corso alle azioni legali. A tal fine, è possibile presentare un ricorso in via d’urgenza al tribunale affinché condanni il professionista all’esibizione della documentazione. Non solo. Con la copia della raccomandata o della pec rimasta inevasa, il condominio può anche presentarsi presso la banca ove il condomino ha acceso il conto per visionare la relativa movimentazione e conoscere il saldo. L’istituto di credito infatti non può negare tale diritto di accesso se vi è prova che l’amministratore, anche dinanzi alla diffida, non vi abbia provveduto.
Accade peraltro con sempre più frequenza, sul presupposto che ormai la contabilità condominiale avviene per lo più in via telematica, che la richiesta del condomino sia rivolta al ricevimento delle “pezze d’appoggio” delle spese o di quant’altro con tale modalità ossia per email.
La documentazione condominiale, ad ogni modo, appartiene al condominio e, dunque, a ogni singolo condomino, il quale ha in ogni momento il diritto di esaminarla anche nel corso della gestione, non soltanto nei giorni immediatamente precedenti l’assemblea chiamata a deliberare sul rendiconto.
Fonte: laleggepertutti.it