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Trasferimenti di denaro: decalogo dell’Abi su contanti e assegni

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 febbraio 2018

Tutto ciò che c’è da sapere sui metodi di pagamento, in un’iniziativa di sensibilizzazione a cura dell’Abi, che punta a fornire informazioni semplici ed efficaci a tutti: famiglie, professionisti, commercianti e imprenditori. Un progetto di informazione che si coniuga con l’esigenza di una maggiore tutela e sicurezza a vantaggio di tutti i cittadini, rimarcando le principali regole di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore contenute nel Decreto legislativo n. 231 del 2007, che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo aggiornata con il Decreto legislativo 90 del 2017. Ciò sulla scia di quanto ha già effettuato in occasione delle novità introdotte a suo tempo dal Decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla non trasferibilità degli assegni.

Il decalogo

Ecco le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione:

  1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
  2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione, se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo, e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno, ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
  3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
  4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
  5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera, e cioè senza la dicitura “non trasferibile”, è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
  6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
  7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018. Resta comunque vietato il loro trasferimento;
  8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
  9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
  10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
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  • Abi
  • assegni bancari
  • contanti
  • pagamenti
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