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Opere in condominio: chi sono il committente e il responsabile dei lavori

  • Quotidiano Del Condominio
  • 29 marzo 2019

[A cura di Alessandro De Pasquale – vicepresidente nazionale vicario Anaip]Il D.Lgs. 81/08 pone particolare attenzione ai cantieri temporanei e mobili, per i quali il legislatore ha dedicato un Titolo specifico oltre a numerosi allegati; in particolare nell’art. 89 denominato “Definizioni” sono identificati due soggetti, il Committente ed il Responsabile dei Lavori. Entrambe queste figure devono essere necessariamente delle persone fisiche in quanto per entrambe il Legislatore prevede responsabilità civili e penali.

Nello specifico, secondo il D.Lgs. 81/08, art. 89:

b) Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;

c) Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

IN CONDOMINIO

Quando applichiamo queste definizioni nei condomini tutto si complica. Infatti, in molti commettono l’errore di individuare nei due soggetti di cui sopra, rispettivamente l’assemblea condominiale e l’amministratore di condominio.

In realtà il committente “condominio”, formato da più di 8 condomini, è rappresentato dall’amministratore del condominio come prevede l’art. 1131 c.c.; pertanto questa figura prevista dal D.Lgs. 81/08, art. 89 è certamente identificabile nella persona dell’amministratore.

Vediamo ora chi potrebbe svolgere la funzione di Responsabile dei Lavori. Premesso che la norma non prescrive competenze specifiche, per cui chiunque abbia più di 18 anni può svolgere l’incarico di Responsabile dei Lavori, è pur vero che nel concreto questo soggetto deve avere diverse competenze.

Il Responsabile dei Lavori è una figura facoltativa che può essere nominata a discrezione del Committente, il quale gli attribuisce poteri decisionali e di spesa a seguito del conferimento del mandato. Generalmente, gli amministratori di condominio acquisiscono questo incarico, motivati ed allettati da onorari extra, ignorando le responsabilità civili e penali che ciò comporta e le necessarie competenze imprescindibili per svolgere correttamente la mansione cui adempiere.

È importante ricordare che qualora l’incarico di Responsabile dei Lavori venisse svolto da un soggetto diverso dall’amministratore di condominio, sarà necessario che la persona incaricata abbia poteri di firma sui fondi che il condominio ha destinato per i lavori da eseguirsi.

In conclusione, il consiglio che mi sento di fornire a chi decidesse di intraprendere quest’ultima soluzione, è di aprire un conto corrente dedicato per l’incasso delle quote dei singoli condòmini e i pagamenti delle spettanze destinate ai lavori.

Tags
  • committente
  • lavori in condominio
  • responsabile dei lavori
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