• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

Riscaldamento in condominio: ecco come cambia la ripartizione delle spese

  • Quotidiano Del Condominio
  • 26 agosto 2020

[A cura di: ingegner Deborah De Angelis, Cristoforetti Servizi Energia Spa] Nel rumore delle pubblicazioni di questi mesi, dedicate al nuovo Super Ecobonus e alla Cessione del Credito, è passato quasi sotto silenzio il recepimento di due Direttive Europee che vanno a modificare i testi di due Decreti legislativi “cardine” nel settore della prestazione energetica nell’edilizia e dell’efficienza energetica: i D.Lgs. n. 192/05 e n. 102/14.

Di seguito portiamo l’attenzione sulle principali modifiche che andranno ad interessare il settore legato al residenziale in generale e al condominio in particolare.

Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146, il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” è in vigore dal 11 giugno di quest’anno.

Le principali novità riguardano le future azioni del Piano Strategico Nazionale, che interesseranno il patrimonio edilizio residenziale, ed alcuni obblighi in caso di ristrutturazioni importanti.

Nuove definizioni

  • Viene modificata e razionalizzata la definizione di impianto termico; è stata infatti eliminata la dicitura: “Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW”.
  • Viene introdotto al punto l – vicies sexies) la definizione di «sistema tecnico per l’edilizia»: “apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi”.

Strategia di ristrutturazione a lungo termine

All’art. 3 bis, di nuova introduzione, si fa un preciso riferimento a strategie nazionali di lungo termine che dovranno, in particolare, portare a:

  • trasformare, ristrutturare, efficientare e decarbonizzare il parco immobiliare nazionale entro il 2050 (con obiettivi intermedi al 2030 e 2040) facilitando la trasformazione, efficace in termine di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NzEB);
  • aumentare la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l’implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati. Quindi si può ragionevolmente pensare ad una rete che metterà in comunicazione i catasti regionali degli APE e dei libretti di impianto. Tali dati dovranno essere messi a disposizione del cittadino;
  • individuare un approccio alla ristrutturazione efficace in termini di costi, anche valutando la promozione di ristrutturazioni importanti in fasi successive e introducendo un “passaporto di ristrutturazione” e fornendo una stima affidabile del risparmio atteso, non solo economico ma prendendo in considerazione anche i Non Energy Benefits come la salute, la sicurezza e la qualità dell’aria;
  • integrare la ristrutturazione energetica con quella sismica e antincendio;
  • promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

All’articolo 4, al punto 1, sono state aggiunte indicazioni riguardanti la prescrizione di sistemi per la regolazione e il controllo, che dovranno essere installati in caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia e naturalmente in caso di realizzazione di nuovi edifici o in edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. In particolare, il comma 3 – sexies) prevede che, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, debbano essere dotati di sistemi di automazione e controllo.

Sempre all’art. 4, è stato aggiunto il punto 1 bis, che introduce nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica.

EDIFICI NON RESIDENZIALI Non si applicano nel caso in cui:

1) l’obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;

3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;

4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;

5) l’obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

Nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti dotati di più di dieci posti auto, laddove il parcheggio sia situato all’interno o sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio/parcheggio Almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE
Infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici
Entro il 1° gennaio 2025, se dotati di più di venti posti auto Almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE
EDIFICI RESIDENZIALI
Nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto laddove il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; oppure

laddove il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

Installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione,

vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE

Tabella 1 – Obblighi per l’integrazione dei punti di ricarica elettrica

Attestato di Prestazione Energetica

  • Nell’Attestato di Prestazione Energetica è stato previsto l’inserimento obbligatorio della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o da un suo delegato (modifica all’art. 6, D. Lgs.192/2005).
  • Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari.

Ispezioni impianti

Per semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, è fissata in 70 kW la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e non si prevedono, pertanto, controlli ispettivi da parte di organismi di controllo.

Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici e Sportello Unico di Assistenza

All’art. 4 – quater si prevede che venga istituito, presso ENEA, un portale con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

Al portale si affiancherà uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali.

Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020

Dal 29 luglio 2020 è vigente il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.

Le principali modifiche introdotte riguardano le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici e la scomparsa dell’obbligo all’applicazione della UNI 10200.

Nuovi criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento

È stato modificato il comma d) dell’art.5 ed è scomparso qualsiasi riferimento alla UNI 10200.

Dal 29 luglio, data di entrata in vigore delle modifiche, i condomini dovranno suddividere l’importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Le disposizioni sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Pertanto, chi ha già adottato criteri di suddivisione secondo la UNI 10200, può decidere se mantenerli o se optare per un criterio diverso.

Si vengono così ad annullare anni e anni di contestazioni e adeguamenti continui alle nuove revisioni della norma UNI, che ha tentato di disciplinare – purtroppo con scarsi risultati – situazioni particolari come seconde case, impianti HVAC, supercondomini.

Si ricorda che il comma d) si applica anche in caso di impianti di climatizzazione estiva.

Per ultimo, viene delegata ad ENEA la redazione di una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo,

  • la zona climatica,
  • le prestazioni energetiche dell’edificio o l’anno di costruzione (ma questo nel caso in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento).

Prescrizioni su contatori

  • Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, devono essere leggibili da remoto.
  • Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sistemi di contabilizzazione dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto.
Cosa si intende per “Contatore leggibile da remoto”?
Il testo di legge non chiarisce se la lettura da remoto sia da attribuirsi solo ai sistemi AMR (quelli leggibili, ad esempio, mediante sistemi GSM) oppure anche ai sistemi “walk-by” dove un operatore deve fisicamente portarsi in prossimità dell’edificio per poter scaricare i dati. Tuttavia, nell’allegato 9, si fa riferimento ad una frequenza molto alta di aggiornamento del dato di consumo (tre mesi nella prima fase, mensile nella seconda) e pertanto diventa lecito pensare che ci si riferisca ai sistemi del primo tipo.

Prescrizioni sulla fatturazione dei consumi

I responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, devono provvedere affinché:

  • se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall’utente stesso;
  • gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
  • insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell’allegato 9 (si veda riquadro riepilogativo in Tabella 2);
  • sia garantita all’utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
  • sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.
Cosa si intende per “accesso agevole alle informazioni relative ai propri consumi”?
La ratio che guida le ultime Direttive Europee e i relativi recepimenti ha uno dei suoi cardini nel coinvolgimento e nella consapevolezza dell’utente finale nel disporre dei propri consumi energetici. Tale consapevolezza non può essere raggiunta se l’utente non ha a disposizione, con una frequenza accettabile, l’accesso alle informazioni legate al proprio “comportamento energetico”. In un mondo ormai sempre più interconnesso, viene naturale pensare che un accesso agevole non possa che passare attraverso applicativi informatici di facile utilizzo e diffusione come, ad esempio, una APP.

Nell’Allegato 9 – Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico – sono riportati nel dettaglio gli obblighi ai quali dovranno sottostare le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico. Ricordiamo, però, che la sorveglianza sul rispetto di questi obblighi, come richiamato all’art. 9 comma 8-ter, rimane in carico all’amministratore di Condominio.

Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo
  • la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all’anno.
  • Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.
  • Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.
Informazioni minime in fattura
  • Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:
a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei Contabilizzatori di calore;

b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonché’ una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d) recapiti (compresi i siti internet) delle associazioni dei consumatori e dell’ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell’ambito del presente allegato;

e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all’interno delle fatture.

  • Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l’importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).».

Tabella 2 – Riepilogo contenuti dell’Allegato 9 (art.19)

Tags
  • contabilizzazione del calore
  • Dlgs 48/2020
  • Dlgs 73/2020
  • riscaldamento in condominio
  • tabelle riscaldamento
  • telelettura
  • Uni 10200
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Sicurezza in condominio: Odg per istituire il Registro Immobiliare Italiano
Superbonus: perché è importante affidarsi a uno o più professionisti esperti

Related Posts

  • Condominio
  • Quotidiano Del Condominio
  • Ago 26, 2020
Il nodo delle assemblee di condominio e il dopo UNI10200: l’ultimo webinar dell’anno di Italia Casa
  • Condominio
  • Quotidiano Del Condominio
  • Ago 26, 2020
Telecalore: per l’utenza condominiale domestica, prezzo medio tra 82 e 92 €/MWh
  • Condominio
  • Quotidiano Del Condominio
  • Ago 26, 2020
Contabilizzazione dopo la Uni 10200: come ripartire tra costi fissi e a consumo

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena