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Tolomelli (AbiConf): “Ecco come potrebbe funzionare il registro degli amministratori di condominio”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 6 giugno 2019

[A cura di: Andrea Tolomelli – pres. AbiConf] Abiconf – Associazione beni immobili Confcommercio (associazione d’interesse nazionale aderente e socia fondatrice di Confcommercio Professioni), così nell’ambito del sistema confederale di Confcommercio Imprese per l’Italia (associazione iscritta al registro tenuto dal MISE tra le associazioni che rilasciano attestato di qualità dei propri iscritti), è favorevole all’introduzione di un pubblico Registro degli amministratori di condominio, purché la norma, nel contesto del panorama legislativo vigente, ed in particolare della legge 4/2013, riconosca il ruolo imprescindibile delle associazioni di categoria degli amministratori di condominio valorizzandone il ruolo.

Occorre non fare confusione tra il ruolo fondamentale delle associazioni di categoria nello sviluppare attraverso i propri corsi di formazione, responsabili scientifici e docenti meccanismi di formazione ed informazione degli associati conformemente ai disposti di legge ed alla missione associativa di promuovere e distinguere qualitativamente gli associati, con il Registro degli amministratori che avrà lo scopo fondamentale di dare visibilità agli amministratori di condominio professionisti nell’ambito di un pubblico Registro telematico.

A tal fine, AbiConf operativamente ritiene che, oltre a quanto necessario ad istituire e disciplinare l’accennato Registro, vada integrato l’art. 71 bis, comma primo, delle disposizioni per l’attuazione al codice civile dopo la lettera f) con l’aggiunta di un paragrafo f-bis) del seguente tenore: “che sono iscritti nel Registro telematico degli amministratori di condominio tenuto dal Ministero della Giustizia, che riporti espressa menzione dell’associazione di categoria alla quale sono eventualmente associati. Le associazioni di categoria potranno poi provvedere – per i loro iscritti – alle pratiche relative all’iscrizione ed alla cancellazione”.

Funzionamento del registro

La disciplina del suddetto Registro, riteniamo il “meccanismo” informativo, dovrebbe funzionare sostanzialmente come segue:

  • l’utente consumatore (condomino) potrà verificare accedendo al registro, anche con modalità informatiche da definirsi, l’iscrizione dell’amministratore professionista (soggetto titolare di partita IVA e/o iscrizione alla Camera di commercio per le società) nonché l’eventuale iscrizione all’associazione di categoria che, nell’ambito delle sue prerogative – riconosciute anche dalla legge 4/2013 per le associazioni iscritte al MISE nel registro relativo alle associazioni che rilasciano attestato di qualità – provvederà alla verifica dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dallo stesso articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione, mantenendo rapporti con il consumatore attraverso i propri “sportelli di tutela consumatori” ed altre strutture associative. In caso di perdita dei requisiti suddetti l’associazione potrà richiedere la cancellazione dell’associato dal Registro, che potrà essere, dunque, riproposta a titolo individuale o da altra associazione.
  • Dovrebbero essere menzionate nel Registro le sole associazioni iscritte al MISE nella sezione delle associazioni che rilasciano attestato di qualità dei propri iscritti, in quanto affidatarie dalla legge 4/2013 della funzione di attestare la qualità dei servizi resi dai propri iscritti; ed un servizio di qualità è quantomeno un servizio reso da soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per l’esercizio di una professione.
  • Per i soggetti (amministratori) che non sono iscritti ad alcuna associazione di categoria iscritta al MISE non risulterà nel Registro menzione di alcuna associazione. Di conseguenza, l’utente richiederà direttamente all’amministratore gli attestati e le certificazioni per verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 bis disp. att. c.c. secondo il meccanismo previsto dallo stesso codice civile – attuato in sede di riforma dalla legge 220/2012 – per il quale l’assemblea dei condòmini è potenzialmente il “controllore” del possesso dei requisiti dell’amministratore di condominio.

Coordinamento

Siamo favorevoli alla previsione di un tavolo inter-associativo permanente per decidere modalità condivise di “esenzioni” temporanee degli obblighi formativi per ragioni specifiche (malattie, maternità o altro) ed eventuali modalità di controllo, anche a campione, sul possesso dei requisiti previsti dalla legge degli iscritti al Registro.

Riteniamo che un Registro così strutturato non avrà particolari costi per lo Stato né per gli utenti e/o per gli iscritti ed avrà sostanzialmente funzione informativa e consultiva per l’utente senza alterare ma amplificando il meccanismo informativo di cui alla legge 4/2013. Per la categoria degli amministratori rappresenterebbe un importante strumento di aggregazione e riconoscimento.

Alcuni hanno recentemente affermato che, il Registro Amministratori potrebbe affossare le associazioni ed il loro ruolo ex legge 4/2013; questo è falso e rappresenta un discutibile pretesto denigratorio utilizzato da quelle associazioni che non vogliono il Registro forse perché temono che lo stesso possa divenire un mezzo di lampante verifica dell’effettiva rappresentatività delle associazioni indipendentemente dai numeri proclamati.

Richiediamo poi, la cancellazione dello scempio normativo che ammette la possibilità di amministrare il proprio condomino indipendentemente dal possesso dei requisiti formativi – art. 71 bis. disposizioni di attuazione comma 2: “I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’Amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile”– che equivale ad ammettere che, un soggetto solo per il fatto di essere proprietario di un’automobile sia abilitato a guidarla senza la relativa patente di guida.

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