• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Fiscalità condominiale

Fisco, anche per gli amministratori di condominio arrivano gli Isa: ecco come funzionano

  • Quotidiano Del Condominio
  • 6 novembre 2017

[A cura di: Andrea Cartosio – Istituto nazionale tributaristi]

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 22 settembre 2017, è stata data attuazione alla normativa prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge 50/2017, la quale ha concretamente introdotto nel sistema fiscale nazionale gli “indici sintetici di affidabilità fiscale” (c.d. ISA) abrogando i mai “amati” studi di settore. Per l’anno di imposta 2017 saranno 70 le categorie interessate, circa 1,5 milioni di contribuenti, suddivisi tra imprese e lavoratori autonomi: numeri che saranno implementati per l’anno di imposta 2018. Tra le figure professionali coinvolte dal provvedimento, rientreranno agenti immobiliari e amministratori di condominio.

Come funzionano gli ISA

I nuovi indicatori mireranno a valutare il grado di affidabilità fiscale del contribuente, assegnandogli un voto da 1 a 10. A seconda del “punteggio” ottenuto, il contribuente potrà fruire di un effetto “premiale”, come per esempio l’esclusione da alcune tipologie di accertamento, o, in caso emergesse un profilo di rischio, l’Agenzia provvederà a contattare il contribuente perché giustifichi il comportamento tenuto e, qualora sia necessario, regolarizzi la propria posizione.
Per la costruzione degli indici verranno presi in considerazione i dati presenti nelle dichiarazioni fiscali oltre che le informazioni disponibili presso l’INPS e l’INAIL, dopodiché gli stessi dati verranno elaborati e sottoposti al parere di una specifica commissione di esperti, nominata dal Ministro delle Finanze, la quale dovrà esprimersi sulla rappresentazione veritiera delle informazioni in relazione alla categoria interessata.
Oltre i dati fiscali, previdenziali, graverà sui contribuenti l’onere della trasmissione di un apposito modello, all’Agenzia delle Entrate, contenente dati economici, contabili e strutturali necessari per l’applicazione degli ISA, il tutto tramite un software messo a disposizione dall’AdE stessa.
Sono previste clausole di esclusione (molto simili a quelle previste dagli studi di settore) dall’applicazione degli indici in caso di inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta, presenza di una situazione di non normale svolgimento dell’attività (es. calamità), ricavi o compensi superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli ISA.
Nei prossimi mesi, l’Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento, ad oggi mancante, finalizzato ad individuare i livelli di affidabilità – considerando il comportamento fiscale tenuto dai contribuenti nelle annualità precedenti – e a stabilire i criteri e le metodologie di accesso al regime premiale.

Contribuenti virtuosi e regime premiale

I contribuenti “virtuosi” potranno beneficiare di:

  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, se l’accertabile non eccede almeno due terzi del dichiarato;
  • non applicazione della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica;
  • esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento riguardante il reddito di impresa o lavoratore autonomo;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensare crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui (Iva) ovvero 20.000 euro (imposte dirette e Irap);
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro;

Nel caso in cui il contribuente omettesse la dichiarazione dei dati rilevanti al fine della costruzione e dell’applicazione degli ISA, sono previste sanzioni da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.500 euro. Le stesse sanzioni saranno applicate anche in caso di comunicazioni incomplete o errate.

Tags
  • condominio e fisco
  • ISA
  • studi di settore
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Uppi e Anaci: venerdì a Siena convegno sulla sicurezza in condominio
Ancca: “Nessun allarmismo sulla revisione delle tabelle del riscaldamento”

Related Posts

  • Fiscalità condominiale
  • Quotidiano Del Condominio
  • Nov 6, 2017
Lavori condominiali alla prova del quadro AC dell’amministratore
  • Fiscalità condominiale
  • Quotidiano Del Condominio
  • Nov 6, 2017
Indici sintetici di affidabilità: nessuna contestazione se il contribuente non modifica i dati
  • Fiscalità condominiale
  • Quotidiano Del Condominio
  • Nov 6, 2017
Amministratori di condominio e studi professionali: come calcolare l’Isa on line

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena