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Presenza di amianto in condominio: quali obblighi per l’amministratore di condominio?

  • 25 marzo 2021

di Giancarmine Nastari

A quasi trent’anni dal divieto di produzione, lavorazione e commercializzazione dell’amianto, dovuto all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257”, il problema della presenza di amianto all’interno degli stabili condominiali risulta essere ancora argomento attuale.

In particolar modo, sono gli edifici costruiti prima degli anni Novanta dove è possibile trovare ancora la presenza di amianto. Infatti, l’amianto è stato utilizzato fino alla fine degli anni Ottanta per la coibentazione di edifici, tetti. Nello specifico, in edilizia come composito fibro-cementizio (c.d. Eternit), utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie.

La pericolosità conclamata dell’amianto negli immobili genera specifici obblighi sia per il proprietario dell’immobile e sia per chi lo amministra.

Le norme contenute nel D.M. 06/09/1994 si applicano alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzo collettivo. Il mancato adempimento degli obblighi relativi ai proprietari degli edifici e ai gestori è sanzionato con ammenda da 3.615,20 euro a 18.075,99 euro.

 

Classificazione dei materiali contenenti amianto

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

  • materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
  • rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
  • una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita.

I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell’edificio, se sono collocati in aree accessibili.

In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

  • Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
  • Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

I ricoprimenti a spruzzo (floccati) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali.

 

Censimento, mappatura e valutazione dei rischi

Innanzitutto, l’amministratore di condominio si deve occupare del censimento e della mappatura, all’interno dello stabile condominiale, per poter così individuare i materiali contenenti amianto. Nello specifico, l’amministratore di condominio, dovrà incaricare un tecnico abilitato che si occuperà delle verifiche necessarie e della compilazione di un documento di valutazione dei rischi, sia per quanto concerne i condòmini che per gli eventuali dipendenti presenti all’interno dello stabile condominiale.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

 

Programma di controllo e manutenzione

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

 

Gli obblighi dell’amministratore di condominio

Trattandosi di un obbligo legislativo, nel caso in cui l’intervento abbia carattere di urgenza, l’amministratore potrà disporre lo smaltimento anche in assenza di una delibera assembleare. Nel caso in cui, invece, l’intervento non risulti urgente, l’amministratore dovrà informare i condòmini spiegando le conseguenti e possibili sanzioni in caso di inerzia.

Inoltre, l’amministratore è anche tenuto ad accertarsi del rispetto degli obblighi di legge da applicare nei cantieri di bonifica amianto, non a caso l’art. 256 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che: “I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”.

 

Come si ripartisce la spesa

Tutti i costi, legati alle operazioni di smaltimento e/o bonifica dell’amianto, presente nelle parti comuni condominiali, devono far riferimento all’art. 1123 del codice civile, secondo il quale la ripartizione avviene in base ai millesimi di proprietà.

 

Piani Regionali Amianto

In molte regioni d’Italia è presente un Piano Regionale Amianto. A titolo di esempio, in Piemonte, l’art. 9 della Legge Regionale 14 ottobre 2008, n. 30, stabilisce che i soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all’ASL competente per territorio e precisa che la tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel Piano regionale amianto. In Piemonte, la gestione delle problematiche legate all’amianto è affrontata in sinergia tra gli Assessorati Ambiente e Sanità ed in collaborazione con Arpa Piemonte e ASL.

 

Tags
  • responsabilità amministratore di condominio
  • rimozione amianto
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