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Contabilizzazione e dispositivi “leggibili da remoto”: dal 25 ottobre rischio di nuovi costi per il condominio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 28 maggio 2020

[A cura di: Hans Paul Griesser, presidente Ancca  – Associazione nazionale contabilizzazione calore e acqua] Stringono i tempi per il recepimento della nuova Direttiva UE 2018/2002 che modifica la precedente 27/2012 sull’efficienza energetica.

Una norma in particolare merita un’attenta considerazione. A partire dal 25 ottobre 2020, gli utenti finali (appartamenti, esercizi commerciali, ecc.), hanno il diritto di ricevere informazioni frequenti sui loro consumi secondo questa serie di scadenze:

  • dal 25 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2021 con frequenza semestrale e su richiesta di un solo utente con frequenza trimestrale
  • dopo il 1° gennaio 2022 con frequenza mensile
  • dal 1° gennaio 2027 tutti i sistemi devono essere predisposti per mandare i dati di consumo mensilmente.

La leggibilità da remoto

È assolutamente importante non sbagliare nella definizione giuridica di “leggibilità da remoto” perchè questo potrebbe avere conseguenze sui costi che dovranno affrontare gli utenti finali.

Due sono i sistemi principali per rendere i dispositivi, come ad esempio i ripartitori per costi di riscaldamento installati sui singoli radiatori all’interno degli appartamenti, “leggibili da remoto”:

  • Sistemi “walk-by”: per effettuare le letture dei consumi un operatore deve andare fisicamente nelle vicinanze del condominio e mediante un’antenna e un software può scaricare i dati rilevati dai singoli dispositivi (ripartitori e/o contatori). In pratica gli apparecchi sono installati considerando che la lettura viene effettuata una volta all’anno per effettuare il conteggio secondo i consumi alla fine dell’esercizio. Questi sistemi sono al momento installati in decine di migliaia di condomini.
  • Sistemi “AMR”: mediante centraline, ad esempio GSM, inviano le letture dei dispositivi ai server delle aziende di servizi che poi rendono i dati disponibili agli amministratori e ai singoli utenti. In questi casi, per effettuare le letture dei consumi, nessuno deve recarsi fisicamente nelle vicinanze di ciascun condominio, rendendo facilmente possibile il rilevamento dei valori con una maggior frequenza (anche mensile).

Il legislatore

La Direttiva lascia agli Stati membri la libertà di definire quale sistema (o sistemi) considerare come “leggibile da remoto”.

Il Governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo di recepimento, all’esame delle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato per il parere obbligatorio. Stranamente il Governo non prevede alcuna distinzione tra i due sistemi sopra descritti nonostante l’Associazione per la Contabilizzazione del Calore e dell’Acqua (ANCCA) abbia segnalato la delicatezza dell’argomento

Se il legislatore (come al momento indicato nello Schema di Decreto) prevede che i sistemi walk-by siano considerati come “leggibili da remoto” nel senso della Direttiva saranno possibili due scenari:

  1. dal 25 ottobre 2020 gli utenti di impianti esistenti dovranno per forza affrontare i maggiori costi dovuti alla necessità di mandare un operatore nei pressi del condominio più volte all’anno
  2. oppure, e se tecnicamente possibile (non tutti i ripartitori/dispositivi walk-by sono predisposti per farlo), il condominio dovrà aggiornare il sistema di contabilizzazione installando centraline capaci di inviare i dati in automatico. In pratica gli attuali strumenti di dovranno essere trasformati in sistemi AMR

In entrambi i casi, chi negli ultimi anni ha già sostenuto i costi per un sistema di contabilizzazione dovrà sobbarcarsi altre spese per ottenere le letture frequenti.

I costi a carico del condominio

Per evitare queste spese basterebbe che il legislatore stabilisca che i sistemi “walk-by” NON sono considerati come “leggibili da remoto” nel senso della direttiva.

In questo modo, per gli utenti finali non ci sarebbe l’obbligo di ricevere informazioni frequenti fino al 2027, perchè tutti i sistemi walk-by al momento già installati e funzionanti nei condomini sarebbero esclusi dalla definizione di “leggibili da remoto”.

Fino al 2027 i condomini non dovrebbero sostenere alcun costo aggiuntivo in modo obbligato. Potrebbero decidere di chiedere l’installazione delle centraline o di ricevere informazioni frequenti, sostenendo un costo aggiuntivo, ma solo se lo desiderano.

Ulteriore conseguenza sarebbe che dal 25 ottobre 2020 verrebbero installati solo sistemi “AMR” e quindi in grado di fornire le informazioni periodiche senza costi aggiuntivi.

La fornitura infra-annuale dei dati relativi ai consumi (prevista dalla EED) non è “volontaria e solo su richiesta”: si tratta di un obbligo.

Quindi il condominio non ha scelta e l’amministratore è costretto a provvedere!

Ricordiamo inoltre che quanto qui descritto, vale anche nel caso in cui per rilevare i consumi degli utenti siano impiegati contatori per calore e contatori per acqua calda sanitaria.

Tags
  • ANCCA
  • contabilizzazione del calore
  • dispositivi leggibili da remoto
  • Hans Paul Griesser
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