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Dichiarazione di Rispondenza: che cos’è, quando serve, chi è autorizzato a rilasciarla

  • Quotidiano Del Condominio
  • 9 agosto 2018

[A cura di: Emanuela Rossi – www.mrdico.com] Approfondiamo la compilazione della Dichiarazione di Rispondenza, da chi può essere realizzata e quando è necessario compilarla.
La Dichiarazione di Rispondenza è stata introdotta dal D.M. 37/08 ed è un documento sostitutivo della Dichiarazione di Conformità, prevista dalla Legge 46/90 e regolamentata dal D.P.R. 447/91, con lo scopo di andare a sanare dal punto di vista documentale quegli impianti in cui la Dichiarazione di Conformità non fosse presente o reperibile.

Risulta quindi fondamentale la definizione dell’ambito temporale su cui può agire la Dichiarazione di Rispondenza, che riguarda i soli impianti realizzati tra la data dell’entrata in vigore del D.P.R. 447/91 (e contestuale nascita della Dichiarazione di Conformità) ed il 27/03/2008 (data dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 con l’introduzione della Dichiarazione di Rispondenza).

Regola dell’arte

Gli impianti per i quali si intende rilasciare la dichiarazione di rispondenza devono essere realizzati secondo la Regola dell’Arte, ossia rispettano al momento della loro messa in servizio:

  • la legislazione vigente;
  • la normativa tecnica di settore;
  • le regole di “perizia” (il cui impiego si impone sempre in rapporto a ciascun impianto le cui particolarità devono sempre essere valutate dal professionista con attenzione al singolo caso);
  • i requisiti essenziali di sicurezza secondo cui: “gli impianti sono installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare le persone, gli animali e le cose da tutti i rischi di natura elettrica, chimica, termica e meccanica”, quali:
    a) contatti elettrici diretti;
    b) contatti elettrici indiretti;
    c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni innesco di esplosioni;
    d) fulminazione diretta ed indiretta;
    e) sovratensioni;
    f) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

La sussistenza dei requisiti di cui sopra può essere dimostrata dal professionista, fermo restando il rispetto della legislazione vigente all’atto della messa in esercizio dell’impianto, mediante la scelta oculata delle norme tecniche (europee e nazionali).

Il rilascio

Il DM 37/08, all’art. 7 comma 6 e all’art. 8 comma 3, prevede il rispetto di alcune specifiche condizioni per il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza:

  1. quando non sia stata prodotta, o non sia reperibile, la Dichiarazione di Conformità, per gli impianti realizzati nel periodo compreso tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008;
  2. quando, per impianti realizzati nel periodo compreso tra 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008, la Dichiarazione di Conformità non sia stata rilasciata, oppure sia stata rilasciata ma priva di almeno uno dei requisiti essenziali a suo tempo previsti dalla legge;
  3. per l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o per una richiesta di aumento di potenza della fornitura di energia elettrica per gli impianti (sprovvisti di Dichiarazione di conformità) realizzati nella fascia temporale compresa tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008 (art.8 comma 3 DM37/2008).

Il professionista

Per rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, avendo esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la Dichiarazione di Rispondenza;
  • per i soli impianti sotto i limiti dimensionali previsti dell’art. 5 comma 2 del D.M. 37/2008, la Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nello stesso settore impiantistico.
Tags
  • dichiarazione di rispondenza
  • impiantistica
  • Mr. Dico
  • professioni tecniche
  • sicurezza impianti
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