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Requisiti acustici degli edifici: le risposte di Anit

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 settembre 2019

[A cura di: Anit] Il DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” è il decreto che definisce i limiti da rispettare per l’isolamento ai rumori negli immobili. In particolare, individua le prescrizioni per:

  1. Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari (TV, radio, voci, ecc.)
  2. Isolamento dai rumori provenienti dall’esterno (isolamento di facciata)
  3. Isolamento dai rumori da impatto (calpestio, ecc.)
  4. Isolamento dai rumori degli impianti a funzionamento discontinuo e continuo
  5. Tempo di riverbero di aule e palestre scolastiche

Di seguito una sintesi che introduce ai contenuti principali del decreto.

Quali sono i valori limite da rispettare?

Le tabelle qui sotto riportano i descrittori e i limiti di legge.

Problematica Descrittore
Isolamento dai rumori aerei R’w – L’indice di potere fonoisolante apparente (R’w) indica in sostanza “quanti dB è in grado di eliminare la partizione”. Pertanto più il valore di R’w è alto, migliore è la prestazione di isolamento.
Isolamento dai rumori esterni D2m,nT,w – Anche l’indice di isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w) indica in sostanza “quanti dB” è in grado di eliminare la facciata. Alti valori di D2m,nTw indicano migliori prestazioni di isolamento.
Isolamento dai rumori da impatto L’n,w – L’indice di livello di rumore da calpestio (L’n,w) si valuta azionando una macchina per il calpestio nell’ambiente disturbante e misurando il livello di rumore percepito nell’ambiente disturbato. Più basso è il valore di L’n,w migliori sono le prestazioni di isolamento.
Rumori impianti a funzionamento discontinuo LA,S,max – Il parametro dipende dal “picco massimo” di rumore emesso da un impianto. Il DPCM 5-12-1997 considera impianti a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria.
Rumori impianti a funzionamento continuo LA,eq – Il parametro dipende dal “livello costante” di rumore emesso dall’impianto. Il DPCM 5-12-1997 considera impianti a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
Tempo di riverbero T – Il tempo di riverberazione (T) è il tempo necessario perché un suono decada di 60 dB all’interno di un locale. Varia con la frequenza considerata.

Limiti di legge [dB] (*)

Categorie di ambienti abitativi R’w D2m,nT,w L’n,w LA,S,max LA,eq
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili ≥ 55 ≥ 45 ≤ 58 ≤ 35 ≤ 25
Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili ≥ 50 ≥ 40 ≤ 63 ≤ 35 ≤ 35÷25? (**)
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili ≥ 50 ≥ 48 ≤ 58 ≤ 35 ≤ 25
Edifici adibiti ad uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali o assimilabili ≥ 50 ≥ 42 ≤ 55 ≤ 35 ≤ 35÷25? (**)

Il DPCM 5-12-1997 richiama la Circ. Min. LL. PP. n. 3150 del 22/05/1967 “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici”: “La media dei tempi di riverberazione misurati alle frequenze 250 – 500 – 1000 – 2000 Hz, non deve superare 1,2 sec ad aula arredata, con la presenza di due persone al massimo. Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione (qualora non debbano essere utilizzate come auditorio) non deve superare 2,2 sec”.

(*) I limiti devono risultare rispettati in opera, a edificio ultimato. Regolamenti edilizi, leggi regionali o altri documenti di legge possono imporre valori più restrittivi.  I valori di R’w sono riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

(**) Il decreto presenta un errore e non definisce in modo chiaro quale sia il valore limite da applicare.

È obbligatorio rispettare i limiti del DPCM 5-12-1997 negli interventi di nuova costruzione?

Sì. Rientrano nell’applicazione del Decreto tutti gli edifici per i quali sia stata rilasciata Concessione Edilizia (o altra autorizzazione prevista) dopo il 20 febbraio 1998 (Circ. Min. Ambiente 9-03-1999) Per gli edifici realizzati prima di tale data andavano applicate eventuali prescrizioni riportate in  norme locali (Regolamenti edilizi, ecc.).

È obbligatorio rispettare i limiti del DPCM 5-12-1197 negli interventi su edifici esistenti? 

Il tema è complesso, e sull’argomento è stata elaborata una specifica guida Anit (per i soci). Varie Leggi regionali, Regolamenti edilizi comunali e circolari ministeriali di chiarimento indicano che i requisiti acustici passivi devono essere presi in considerazione anche per interventi su edifici esistenti. Oltre agli obblighi legislativi ANIT evidenzia che:

  • gli interventi di ristrutturazione sono occasioni da non perdere per adeguare le prestazioni acustiche di un immobile;
  • chi segue l’intervento deve prestare attenzione a non peggiorare i requisiti acustici preesistenti.

Pertanto in generale gli obiettivi devono essere quelli di:

  • garantire un adeguato comfort acustico a coloro che abiteranno l’edificio riqualificato;
  • migliorare i requisiti acustici passivi, in particolare se già non soddisfano il DPCM 5-12-1997;
  • limitare il disturbo che gli abitanti dall’unità riqualificata potranno arrecare verso le unità vicine.

È “obbligatorio” realizzare una relazione di calcolo prima dell’inizio dei lavori o fare misure fonometriche al termine dell’opera?

Il DPCM 5-12-1997 non specifica niente in merito. Vari regolamenti edilizi e Leggi Regionali (e il decreto CAM 2017 sui Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici) indicano però che è obbligatorio redigere una relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi (RAP) prima dell’inizio dei lavori ed effettuare, in alcune situazioni, misure al termine dell’opera.

È importante comunque evidenziare che in moltissimi casi, al termine dei lavori, chi ha seguito l’intervento edilizio dovrà comunque attestare sui moduli del Comune di aver rispettato le prescrizioni del DPCM 5-12-1997. Ma se in corso d’opera non viene realizzata nessuna valutazione, come sarà possibile essere certi di ciò che si sta dichiarando? L’aver presentato in Comune la sola relazione di calcolo previsionale dei RAP non è garanzia di rispetto dei limiti di legge al termine dell’opera. Eventuali errori di posa in cantiere possono vanificare i risultati a fine lavori.

Come posso raggiungere in opera i limiti imposti dal decreto? 

Se l’obiettivo è quello di ottenere a fine lavori una specifica prestazione di isolamento ai rumori, diventa in pratica necessario seguire questi passaggi:

  1. definire gli obiettivi da raggiungere a fine lavori (DPCM 5-12-1997, richieste del committente, ecc.);
  2. realizzare un progetto acustico;
  3. verificare in cantiere la corretta posa di materiali e sistemi costruttivi;
  4. effettuare un collaudo fonometrico a fine lavori.

In vari casi può risultare utile realizzare misure fonometriche in corso d’opera (Punto 3) per verificare l’andamento dei lavori e proporre eventuali correzioni.

Negli interventi su edifici esistenti può risultare molto utile eseguire una misurazione fonometrica prima dell’inizio dei lavori, per valutare l’effettiva prestazione pre-opera e l’eventuale presenza di significativi ponti acustici.

Il rispetto dei limiti del DPCM 5-12-1997 garantisce “comfort acustico abitativo”?

Il “comfort acustico abitativo” è un aspetto molto soggettivo che dipende da vari fattori. Oltre alle prestazioni dell’immobile entrano in gioco: il livello sonoro delle sorgenti disturbanti, il livello di rumore presente nella propria abitazione e la “sensibilità ai rumori” del disturbato.

Anche per questa ragione è più che opportuno definire con il committente, prima dell’inizio dei lavori, quali obiettivi di isolamento acustico voglia raggiungere.

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