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DOVERI E REQUISITI DELL’AMMINISTRATORE: 4 CONDÒMINI SU 5 LI IGNORANO

  • Redazione
  • 18 settembre 2015

[A cura di: Anaip]

L’Anaip (Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti) rende noti i dati raccolti da luglio 2013 a luglio 2015 dallo Sportello a tutela del condomino dell’associazione. Dati che fanno riflettere, tanto più alla luce 220/2012, che ha puntato fortemente proprio su quei requisiti di formazione professionale degli amministratori che, invece, la maggior parte dei condòmini sembra continuare ad ignorare.

“Anche se al nostro sportello potrebbero rivolgersi solo i condomini amministrati da un nostro associato – spiega il presidente nazionale Giovanni De Pasquale – veniamo quotidianamente interpellati da almeno 3-4 condomini per problemi inerenti la materia condominiale, al di là che l’amministratore sia un nostro iscritto. Abbiamo deciso, così, di raccogliere le loro richieste di chiarimento e formulato noi delle domande specifiche tramite un questionario. Ebbene, i dati emersi su base nazionale sono molto interessanti: abbiamo rilevato, in modo particolare, che oltre l’80% delle persone che ci hanno contattato ignorava che con la riforma della Legge sul condominio (L.220/2012) si fosse introdotto, all’Art. 71bis delle Disposizioni d’Attuazione del Codice Civile, un preciso elenco di requisiti che deve avere l’amministratore per poter svolgere questa professione. 

Sono requisiti di estrema importanza che, come associazione, richiedevamo da anni proprio al fine di garantire all’utenza condominiale amministratori professionisti affidabili e competenti”. 

Come è noto (o perlomeno dovrebbe esserlo) nel caso in cui l’amministratore non possegga tali requisiti o se essi dovessero venir meno nell’arco del mandato ricevuto, la sanzione è quella della cessazione dall’incarico su ricorso all’autorità giudiziaria anche di uno solo dei condòmini. Ma proprio questo loro diritto, ad esempio, i condòmini lo ignorano.

“Ma non è tutto – precisa ancora De Pasquale -. Ad esempio, solo il 15% di coloro che ci hanno contattato era a conoscenza di quei requisiti obbligatori quali: il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, l’aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Obblighi dai quali sono esonerati i condòmini che amministrano personalmente il condominio nel quale risiedono. Da qui la nostra intenzione di proseguire con una campagna informativa in tutta Italia, promovendo, al di là dei nostri consueti corsi di formazione professionale per gli amministratori, giornate informative gratuite rivolte ai condòmini, per metterli a conoscenza di quali siano i loro diritti e doveri”. 

Alcuni dei requisiti prescritti per tutti coloro che gestiscono un condominio – ricorda l’Anaip – hanno particolare rilevanza dal punto di vista delle responsabilità civili e penali. Tra questi: il godimento dei diritti civili; l’assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati; il nome dell’amministratore non deve risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari. 

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