• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, ANAMMI: NIENTE FORMAZIONE, NIENTE LAVORO

  • Redazione
  • 6 ottobre 2015

Niente formazione, niente lavoro. È questa, seconda l’Anammi, l’inevitabile equazione alla quale andranno incontro quei professionisti che non svolgono le 15 ore di aggiornamento annuale, rese obbligatorie dal DM 140 dello scorso anno. “Non è una regola da prendere alla leggera – conferma Giuseppe Bica, presidente dell’associazione -. L’assemblea condominiale, in caso di rinnovo o prima nomina, può accertarsi se l’amministratore abbia ottemperato all’obbligo di formazione, chiedendo conferma alla stessa associazione di appartenenza. Se non si è in grado di dimostrare di aver acquisito la necessaria formazione, tramite apposito attestato, o di essere in procinto di completare le ore formative, l’incarico può essere negato o revocato”. 

Proprio a tale scopo, all’amministratore che ha superato l’esame finale del corso di aggiornamento, l’Anammi conferisce un’apposita certificazione attestante la formazione conseguita. 

Quello dell’aggiornamento, peraltro, rappresenta uno dei requisiti professionali stabiliti dalla stessa Anammi per tutti i suoi iscritti fin dai suoi primi corsi, nel 1993. “Il legislatore, con la riforma del 2012 e con il decreto ministeriale 140 – chiarisce Bica – ha inserito una serie di parametri, che noi promuoviamo da tempo per i nostri iscritti e che, a nostro avviso, devono essere oggetto di verifica in sede di assemblea condominiale, quando si nomina il professionista”. In tal senso, negli ultimi mesi l’associazione ha registrato numerose richieste di informazioni da parte di condòmini chiamati a scegliere l’amministratore di condominio. 

Ma quello della formazione periodica,come detto, non è l’unico requisito che l’amministratore deve dimostrare di possedere. È necessario, infatti, il diploma di scuola superiore e il non aver conseguito condanne penali. 

E non è ancora tutto. “Oggi, chi opera nel settore – sottolinea il numero uno dell’Anammi – deve sottostare ad una serie di obblighi di legge, che richiedono competenze specifiche, capacità e strumenti manageriali”. In particolare, oltre ai requisiti minimi di legge e alla formazione, i condòmini possono controllare se il candidato amministratore è in regola con la certificazione di conformità, l’attestato che comprova i requisiti professionali dell’amministratore, se usufruisce di una polizza di responsabilità civile, e se è iscritto ad un’associazione di settore. 

Conclude Bica: “Organizzazioni come Anammi, in quanto iscritte all’elenco delle associazioni rappresentative di professioni non regolamentate presso il ministero della Giustizia, impongono per statuto ai loro soci l’attività formativa ed un codice deontologico da seguire. Si tratta, quindi, di una garanzia aggiuntiva per i condòmini”.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
CONFAMMINISTRARE: LA FORMAZIONE? È IMPORTANTE ANCHE PER I CONDÒMINI
UDINE: UNA “CASA MODERNA” CON I CONSIGLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Ott 6, 2015
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • Redazione
  • Ott 6, 2015
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Condominio
  • Redazione
  • Ott 6, 2015
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena