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ACQUA E COLLEGATO AMBIENTALE: NOVITÀ SU TARIFFA SOCIALE E MOROSITÀ

  • Redazione
  • 27 gennaio 2016

Non solo acqua. La legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 gennaio) investe tutti i comparti che in qualche modo hanno a che vedere con l’ambiente: impianti termici, risorse energetiche, rifiuti, trasporti, etc. Certamente, tuttavia, tra gli articoli più interessanti e di maggiore attualità ci sono quelli che riguardano, appunto, le tariffe dell’oro blu e i casi di morosità. Li riportiamo di seguito.

Art. 60. Tariffa sociale del servizio idrico integrato 

1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell’Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1. 

(Omissis)

Art. 61. Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato 

1. Nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi. 

2. Ai fini del comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

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