Fatturazioni sempre più rispondenti ai consumi effettivi di acqua grazie a nuovi obblighi di lettura, con almeno due tentativi all’anno; nuove modalità e garanzie per incentivare l’autolettura, comunicabile via telefono, web-chat o sms; obbligo di garantire l’installazione e il corretto funzionamento dei contatori; conservazione dei dati di misura per 5 anni perché si possano utilizzare per le verifiche. Sono le principali novità introdotte dall’Autorità con la delibera 218/2016/R/idr che, da luglio 2016 per le fasi preparatorie e piena operatività da gennaio 2017, introduce una disciplina uniforme a livello nazionale per garantire più certezza nella determinazione dei consumi di acqua ai fini della fatturazione, promovendo anche l’utilizzo efficiente della risorsa idrica, per la riduzione degli sprechi e una maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo.
Nel dettaglio, nel caso di utenti, famiglie o condomini, con consumi medi annui fino a 3.000 mc i gestori dovranno effettuare almeno 2 tentativi di lettura all’anno, distanziati almeno 150 giorni solari l’uno dall’altro; oltre i 3.000 mc l’obbligo diventa di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni. Sarà obbligatorio reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile.
Per le nuove attivazioni dovrà essere effettuato un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di inizio della fornitura. A garanzia degli utenti, i gestori dovranno dotarsi di modalità che permettano la messa a disposizione, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore, raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mostrando una documentazione fotografica).
Per promuovere l’utilizzo dell’autolettura il gestore dovrà consentire agli utenti di comunicarla attraverso messaggi sms, il telefono o via web-chat sul proprio sito internet, rendendo i sistemi disponibili tutto l’anno, 24 ore su 24. Dovrà inoltre fornire immediato riscontro all’utente sulla corretta presa in carico dell’autolettura al momento stesso della comunicazione ed entro 9 giorni lavorativi in riferimento alla validazione dei dati.
Entro settembre 2016 i gestori dovranno predisporre un registro elettronico delle utenze con le misure e i tentativi di lettura, comunicando ogni anno all’Autorità i dati relativi ai contatori (ammontare, tipologia, funzionamento) e le operazioni di raccolta avvenute ai fini di un monitoraggio periodico delle attività.
Le novità si inseriscono nel percorso avviato nel 2012 con la prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, con cui l’Autorità ha definito le informazioni minime da evidenziare in bolletta, anche in merito alle modalità di rilevazione dei consumi e messa a disposizione del consumo annuo dell’utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili.