• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità

TELEFONIA: DIFENDERSI DA DOPPIE FATTURAZIONI, SERVIZI NON RICHIESTI E PENALI NON DOVUTE

  • Redazione
  • 9 gennaio 2017

Uno dei settori più spesso oggetto di controversie tra gli operatori e l’utenza è quello della telefonia, fissa e mobile. Ne sa qualcosa l’Unione nazionale consumatori, che in un articolo a firma di Dino Cimaglia ha riassunto i casi ricorrenti e le possibili soluzioni. Di seguito una sintesi.

RECESSO

Una delle problematiche più diffuse è quella inerente le penali per recesso anticipato: gli operatori telefonici, in caso di chiusura del contratto, possono chiedere una somma di circa 70 euro (a titolo di “costi per la chiusura della posizione amministrativa e contabile”) oltre al prezzo per il servizio usufruito negli ultimi 30 giorni antecedenti la disdetta. Nel caso in cui l’azienda abbia applicato vere e proprie penali per recesso (anticipato) è necessario verificare se previste nelle condizioni generali di contratto (e sottoposte a doppia sottoscrizione del consumatore). Se non stabilite nel contratto, queste somme non sono dovute e il consumatore dovrà contestarle attraverso l’invio di un reclamo scritto (raccomandata A/R); decorsi 30 giorni dall’invio, in caso di mancata risposta o risposta non soddisfacente da parte dell’operatore, si può attivare una conciliazione.

VELOCITÀ

Molti consumatori si lamentano di aver stipulato un contratto in cui viene garantita una certa velocità di navigazione che però non è poi concretamente assicurata. In questo caso è necessario effettuare un controllo certificato. Per questo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha realizzato uno strumento, Nemesys, un software, scaricabile dal sito www.agcom.it, studiato proprio per analizzare la velocità della linea: qualora fosse più bassa rispetto a quella pubblicizzata dal gestore telefonico, il consumatore potrà formalizzare un reclamo tramite raccomandata A/R, per richiedere il rimborso forfettario per la scarsa qualità del servizio. Inoltre, se il consumatore decidesse a seguito del disservizio di recedere dal contratto, non potranno essere applicate penali. Anche in questo caso decorsi 30 giorni, in caso di mancata risposta al reclamo (ovvero questa non fosse soddisfacente) sarà possibile attivare una procedura di conciliazione.

SERVIZI

Un’altra problematica ricorrente è quella relativa all’attivazione di servizi non richiesti. In questo caso, la prima cosa da fare è inviare un reclamo scritto (sempre con raccomandata A/R) all’azienda chiedendo la disattivazione del servizio, lo storno delle somme indebitamente fatturate e il rimborso di quanto pagato. Inoltre, per evitare il distacco della linea, è consigliabile pagare la bolletta al netto dei costi oggetto di contestazione (magari con la compilazione di un bollettino postale). 

FATTURAZIONE

La doppia fatturazione è frequente soprattutto in caso di portabilità ad altro numero telefonico (in modo particolare nel trasferimento di un contratto con voce e Adsl). Per questi servizi capita spesso che il servizio voce passi correttamente al nuovo operato mentre l’Adsl resti al vecchio. Da qui la doppia fatturazione che danneggia il consumatore. Sebbene qualche operatore cerchi di imputare il disservizio all’utente, generalmente il problema non è causato dal consumatore (che ha come unico adempimento la comunicazione del “Codice di migrazione”) ma dalla cattiva gestione delle fasi del passaggio. Ecco allora che è consigliabile inviare un formale reclamo (tramite raccomandata A/R) a entrambe le società (il vecchio e il nuovo fornitore) e decorsi 30 giorni, in caso di mancata risposta (o in caso di risposta non soddisfacente), sarà possibile attivare una procedura di conciliazione.

LA DISDETTA

Nel caso in cui si desideri disdire un contratto, è necessario inviare la richiesta tramite raccomandata A/R all’indirizzo riportato sulla prima pagina delle fatture e considerare che gli operatori telefonici possono chiedere una somma a titolo di costi amministrativi di chiusura sul limite di circa 70 euro (oltre ai costi del servizio per i 30 giorni successivi alla disdetta). Purtroppo può capitare che, anche se si esegue correttamente la procedura, la società continui ad inviare fatture per periodi successivi alla disdetta. In questo caso è necessario reclamare tempestivamente, tramite raccomandata A/R, chiedendo la lavorazione della richiesta di disdetta, lo storno delle fatture emesse e in corso di emissione e la chiusura della posizione amministrativa aperta. Decorsi 30 giorni, in caso di mancata risposta al reclamo (ovvero se questa non fosse soddisfacente) è possibile attivare una conciliazione paritetica oppure ricorrere al Co.Re.Com.

Per problemi di telefonia e per avere maggiori informazioni, l’Unione nazionale consumatori invita a contattare i suoi esperti alla mail: telefonia@consumatori.it.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
CONDOMINIO: LA TUTELA DELLA DESTINAZIONE D’USO DELLE PARTI COMUNI
RACCOLTA RIFIUTI E DIFFERENZIATA: IN CAMPANIA IL MONITORAGGIO FUNZIONA

Related Posts

  • Attualità
  • Redazione
  • Gen 9, 2017
Bonus prima casa under 36: cosa è cambiato nel 2025 e chi può richiederlo
  • Attualità
  • Redazione
  • Gen 9, 2017
Condominio: WhatsApp non é il mezzo per convocare l’assemblea
  • Attualità
  • Redazione
  • Gen 9, 2017
Acquisti immobiliari di nuda proprietà

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Bonus prima casa under 36: cosa è cambiato nel 2025 e chi può richiederlo 16 giugno 2025
  • Condominio: WhatsApp non é il mezzo per convocare l’assemblea 16 giugno 2025
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena