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CONDOMINIO: IN ARRIVO UN DOCUMENTO UNITARIO SULLA RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE

  • Redazione
  • 19 giugno 2017
La realizzazione di un documento unitario sulla corretta interpretazione dell’articolo 1130, n.6 del Codice civile, riguardante la responsabilità dell’amministratore di condominio. È stata decisa dal Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari, composto da Arpe-Federproprietà, Uppi, Confappi, Movimento per la difesa della casa, oltre ad Anaci e Unai, che giovedì 15 giugno hanno tenuto una tavola rotonda nella sala del Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma. Il documento sarà redatto entro la seconda decade di luglio e sarà inviato alle sedi istituzionali competenti. 
Dopo i saluti dell’onorevole Massimo Anderson, presidente nazionale di Federproprietà – Arpe, dell’avvocato Gabriele Bruyère, presidente nazionale di Uppi, dell’avvocato Silvio Rezzonico, presidente nazionale di Confappi – Fna, dell’ingegner Francesco Burrelli, presidente nazionale di Anaci, del dottor Rosario Calabrese, presidente nazionale di Unai, sono intervenuti l’avvocato Giovanni Bardanzellu, vicepresidente di Federproprietà, sul tema “L’articolo 1130, n.6 del Codice civile – Profili generali di interpretazione”; l’avvocato Vincenzo Tortorici (“Responsabilità civile e penale dell’amministratore”); l’avvocato Mauro Mascarucci, vicepresidente di Arpe (“Responsabilità dell’amministratore e dei condomini ed incidenza sulla polizza assicurativa del fabbricato”), l’avvocato Marco Gaito (“Revoca amministratore e responsabilità dei condòmini”).
Presenti alcune centinaia di proprietari immobiliari e di amministratori di condominio. Oltre ai relatori sono intervenuti nel dibattito i rappresentati delle categorie interessate. I lavori sono stati coordinati e conclusi dal magistrato Alberto Celeste.
L’ARTICOLO
Art. 1130. – Attribuzioni dell’amministratore.
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
(omissis)
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
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