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Sicurezza impianto autonomo: i tempi e il colore del bollino

  • Quotidiano Del Condominio
  • 31 gennaio 2018

La manutenzione della caldaia del proprio appartamento è uno degli aspetti fondamentali legati alla sicurezza dell’edificio. La normativa, tuttavia, varia da regione a regione, e non è sempre semplice per inquilini e proprietari immobiliari riuscire a conformarsi con tali obblighi di legge, evitando di incorrere in sanzioni.

Il quesito posto da un nostro lettore è indice di tale difficoltà: “Ho fatto eseguire nel 2017 i controlli prescritti dalla legge sull’efficienza e sicurezza della caldaia autonoma. Mi è stata la rilasciata la relativa documentazione, da me controfirmata, ma non mi è stato consegnato il bollino blu, nonostante abbia versato 20 euro. Il tecnico che ha effettuato l’intervento ha asserito che doveva trasmettere la documentazione via internet all’ufficio competente della provincia (BT), la quale però sembra essere in difficoltà per carenza di personale e, quindi, mi trovo ancora senza bollino. È Tutto regolare e normale? Inoltre, non sarebbe forse opportuno che l’amministratore fosse a conoscenza della situazione “controlli e gestione” delle caldaie (autonome) presenti nel condominio? Se non altro, per motivi di sicurezza dell’intero fabbricato“.

Come spiega l’ingegner Lorenzo Balsamelli, consulente di Ape Confedilizia Torino:

“Innanzitutto, il bollino è verde. Dopo l’analisi di combustione ed i controlli di rito fatti in loco, il tecnico deve inoltrare i dati dell’impianto e della proprietà, unitamente alle risultanze delle prove, agli organi competenti. Tale invio avviene per via telematica, con firma digitale. A questo punto gli organi competenti inviano (immediatamente ed in automatico) una e-mail di ricevuta di inserimento. Dopo circa un mese (dipende da quanto siano oberati di lavoro i tecnici dell’organismo competente), il tecnico riceverà ulteriore ricevuta che attesti o meno la completezza dei dati. A questo punto il tecnico può stampare sia la parte dei dati inseriti che le due ricevute ottenute dall’ente e fornirne copia al suo committente. Quest’ultimo, per tutelarsi in caso di controllo, deve avere con sé la prima ricevuta di invio e la stampa dei dati caricati”.

In merito abbiamo chiesto anche il parere di Guido Pesaro, responsabile di Cna Installazione Impianti:

“Per dare una risposta compiuta bisognerebbe avere qualche informazione in più. Basandomi sul quesito del lettore posso confermare le difficoltà delle pubbliche amministrazioni a gestire il problema; secondo la legge gli enti competenti ai controlli per la sicurezza degli impianti erano i comuni con oltre 40.000 abitanti e, sotto questa soglia, le province. Le province sono però state abolite senza specificare quali enti dovranno sostituirle nella gestione dei controlli. Le difficoltà della pubblica amministrazione possono anche essere relative alla emissione e consegna alle ditte abilitate dei bollini blu; le ditte, infatti, potrebbero trovarsi sprovviste momentaneamente dei bollini, ma non mi sembra un comportamento etico, da parte di una impresa, pretendere il pagamento del bollino e riservarsi di consegnarlo al cliente in un secondo momento”.

E quanto al colore del bollino (verde o blu)?

“Posso dire che ogni ente competente, a parte quanto definisce e specifica la legge, si comporta in modo diverso. Anche sul colore del bollino, che quindi può essere verde o blu”.

Tags
  • bollino blu
  • caldaia
  • efficienza energetica
  • impianti
  • riscaldamento
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