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Impossessarsi dell’acqua condominiale non è un furto “tenue”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 gennaio 2019

Allacciarsi abusivamente alla conduttura dell’acqua condominiale integra ilo reato di furto aggravato, al quale non è applicabile la causa di non punibilità. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 425/2019, di cui riportiamo un estratto.

—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. IV pen., sent. n. 425 /2019
——————

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

  1. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 17 luglio 2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.N. riconoscendo la particolare tenuità del fatto in ordine al reato di cui agli artt. artt. 624 e 625, n. 2), cod. pen., di cui il predetto era imputato per essersi impossessato, allacciandosi abusivamente alla conduttura dell’acqua del condominio sito in …, di un quantitativo imprecisato di acqua.
  2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze propone ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. al reato di furto aggravato.
  3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta ritualmente presentata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
  4. Il ricorso è fondato.
  5. La sentenza impugnata ha, infatti, errato nell’applicare l’art. 131 bis cod. pen. al caso di specie, non avendo considerato che la pena prevista in astratto per il furto aggravato non permette l’applicazione di tale causa di non punibilità.
    La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le circostanze aggravanti previste dall’art. 625 cod. pen. rientrano tra quelle ad effetto speciale perché comportano un aumento della pena in misura superiore ad un terzo e la determinazione della stessa in modo autonomo rispetto alla ipotesi criminosa tipica (Sez. 4, n. 15133 del 06/02/2003; Sez. 2, n. 755 del 15/02/1985).
    Conseguentemente, a norma dell’art. 131-bis, comma 4, cod. pen., non risulta applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle ipotesi di furto aggravato, in quanto punite nel massimo con la reclusione pari a sei anni.
  6. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale competente, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per nuovo giudizio.

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  • acqua condominiale
  • furto in condominio
  • sentenze di cassazione
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