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Formazione degli amministratori, BMITALIA: “Un dipartimento per i controlli”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 20 febbraio 2020

Prosegue la rassegna di commenti sul delicato tema della formazione degli amministratori di condominio. Oggi è il turno di Alessandro Di Francesco, direttore del Centro studi nazionale di BMItalia.

Formazione, Di Francesco (BMItalia): stop ai diplomifici

La filosofia di BMItalia (Associazione nazionale amministratori immobiliari & building manager) si fonda proprio su una solida formazione iniziale e su un costante aggiornamento. Sulla scorta di tale “diktat”, certamente andrebbero rivisitati alcuni passaggi dell’attuale normativa in materia, per quanto concerne sia la c.d. legge di riforma del condominio (L. 220/2012) che il successivo D.M. 140/2014.

Occorrerebbe infatti un’attenta attività di controllo ed una puntuale verifica sulla qualità della formazione offerta – al momento totalmente inesistente – e tale funzione potrebbe essere demandata ad uno dei due dicasteri (Giustizia o Sviluppo Economico) che oggi in qualche modo sono responsabili del corretto svolgimento e della qualità dei servizi proposti.

  • al Ministero della Giustizia infatti deve essere inviata la PEC con la quale si comunica l’inizio di un corso di formazione iniziale o di aggiornamento,
  • mentre il Ministero dello Sviluppo Economico, con apposita sezione istituita, controlla la qualità delle associazioni di categoria.

Un nuovo dipartimento

Uno specifico dipartimento (già costituito o da costituire) di una delle due istituzioni sopramenzionate dovrebbe assolvere realmente a tale attività di controllo (che riguarderebbe naturalmente anche la qualità stessa dei formatori, spesso). Lo stesso Ufficio designato dovrebbe poi (magari con l’ausilio dell’Agenzia delle Entrate) applicare delle sanzioni a quelle associazioni o enti di formazione che non dovessero rispettare i requisiti richiesti.

Invero sarebbe auspicabile che la formazione, sia a garanzia dell’utenza che dei propri associati, fosse demandata soltanto a quelle associazioni di categoria iscritte nella sezione IIa del MISE soggette a controlli, al fine di evitare il proliferare di “diplomifici” oggi presenti sul mercato, che magari utilizzano la forma di associazione soltanto come paravento di aziende con evidenti scopi di lucro, o di enti generici che organizzano corsi di formazione di qualunque tipo e natura.

La durata

Quanto alla durata delle ore di aggiornamento stabilita dal DM 140/2014 si ritiene che le attuali 15 ore siano sufficienti, soprattutto se si considera che esse rappresentano soltanto un limite minimo, ed inoltre, la possibilità per le associazioni di categoria di organizzare in qualunque momento e più volte nel corso dell’anno seminari, convegni o eventi specifici su determinati argomenti non può che arricchire il grado di preparazione degli amministratori immobiliari.

Certamente, se è vero che “la legge è uguale per tutti”, deve essere completamente cancellato e riscritto quel comma dell’art. 71 bis delle DD.AA.C.C. che stabilisce l’esonero per i c.d. amministratori “interni” di parte dei requisiti – proprio quelli della formazione iniziale – richiesti per lo svolgimento dell’attività di amministratore di condominio.

Tags
  • Alessandro Di Francesco
  • BMItalia
  • formazione amministratori di condominio
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