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Lavoratori domestici: dal Decreto Cura-Italia sostegno ma anche esclusioni

  • Quotidiano Del Condominio
  • 20 marzo 2020

Sono diverse le misure contenute nel Decreto Cura Italia che a vario titolo riguardano (o non riguardano) il comparto dei lavoratori domestici: una platea di quasi un milione di operatori (contando soltanto quelli in regola, ad esclusione, dunque, di quelli in nero).

Riportiamo, di seguito, i provvedimenti salienti, seguiti dal commento di Andrea Zini, vicepresidente di Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico.

Cosa prevede il decreto Cura Italia

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

  1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
  2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

  1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
  2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Il commento di Assindatcolf

«Non capiamo perché l’articolo 22 del Decreto Cura Italia escluda i lavoratori domestici dalla cassa in deroga, che sarebbe stato, invece, lo strumento migliore, almeno per proteggere gli 865mila lavoratori domestici regolari, secondo i dati Inps, sui 2 milioni censiti da Istat», lamenta Andrea Zini, vicepresidente di Assindatcolf.

«Per il resto – aggiunge Zini – sono numerose le novità contenute nel decreto e destinate a vario titolo al lavoro domestico. Tra queste, voucher da 600 euro per il pagamento della baby sitter, congedi parentali, slittamento dei contributi previdenziali dal 10 aprile al 10 giugno. E ancora, sì al premio da 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti che continuano a svolgere la propria attività, e sì alla nuova indennità denominata “Reddito di Ultima Istanza” per chi ha cessato, ridotto o sospeso il lavoro».

«Ora che il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta – dichiara il vice presidente Andrea Zini – attendiamo le indicazioni operative per capire come tecnicamente queste nuove misure si applicheranno al nostro comparto. Penso, per esempio, al Rui che potrà avere un effetto concreto solo se equivalente e alternativo in termini economici alla cassa integrazione in deroga da cui il comparto è stato escluso. E penso al premio da 100 euro, che per i domestici dovrà essere eventualmente recuperato in fase di dichiarazione dei redditi e non in busta paga, non essendo il datore di lavoro sostituto di imposta».

«Per questo motivo – prosegue Zini – chiediamo un confronto al Governo e ai ministri competenti, affinché tutte queste misure possano davvero rappresentare un sostegno anche per i lavoratori e le tante famiglie, oltre 2,5 milioni, che anche in queste settimane di emergenza stanno continuando ad affidarsi all’aiuto di colf, badanti e baby sitter».

«Tra le misure approvate dall’Esecutivo – conclude Zini – anche un’altra importante novità che riguarda il settore: se il domestico è chiamato ad osservare un periodo di quarantena o di isolamento fiduciario certificato, questo sarà equiparato alla malattia e a pagare, però, non sarà la famiglia come avviene in condizioni di normalità, ma lo Stato.

Se, invece, il domestico fosse contagiato nell’esercizio delle sue attività l’evento sarà trattato come infortunio, con tutte le tutele previste dall’Inail.

Quello che ancora manca, è un meccanismo strutturale, quale la totale deduzione del costo del lavoro, che sostenga il reddito delle famiglie e aiuti i lavoratori che, auspichiamo, potrà finalmente essere parte delle misure che il Governo metterà in campo per il rilancio dell’economia».

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