• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

Amministratori di condominio: le regole per riaprire gli studi in sicurezza

  • Quotidiano Del Condominio
  • 8 maggio 2020

[A cura di: Anapi – www.anapi.net] La Fase 2 è ormai iniziata, ma come ben sappiamo, si tratta di una fase estremamente delicata. Difatti, date le riaperture di alcune attività e filiere produttive, è stato integrato al DPCM del 26 aprile 2020, un “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Perciò, la prosecuzione delle attività lavorative potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori i livelli adeguati di protezione.

Premesso che anche durante la Fase 2 le imprese, ove possibile, sono tenute a proseguire le attività adottando il massimo utilizzo della modalità di lavoro a distanza, qualora invece non potesse essere adottato questo tipo di modalità, parlando nello specifico degli studi professionali, compresi chiaramente quelli degli amministratori di condominio, sarà importante adottare le seguenti regole:

  • Incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, utilizzando a tal fine anche le forme di ammortizzatori sociali;
  • Redigere un protocollo di sicurezza facendo riferimento al DPCM 8 Marzo 2020, al DPCM del 10 marzo 2020, al D.L. 09/03/2020 n. 14, al DPCM 10 aprile 2020, e al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo e parti sociali in data 14 aprile 2020;
  • Redigere un’informativa per i dipendenti/collaboratori contenente tutte le indicazioni decise dal titolare dello Studio ed inoltre, redigere anche un’informativa/autorizzazione al trattamento dei dati ai fini privacy;
  • Per quanto riguarda i clienti, nel caso specifico soprattutto i condòmini che hanno necessità di recarsi nello studio dell’amministratore di condominio, è necessario redigere un’informativa per l’accesso allo studio, contenente le misure di sicurezza da rispettare; l’informativa potrà essere inviata preventivamente in via telematica, oppure potrà essere affissa all’ingresso dello Studio.

In merito ai comportamenti da tenere all’interno dello studio, il titolare deve fornire ai dipendenti/collaboratori:

  • mascherine e guanti usa e getta, che inoltre devono essere utilizzati anche nel tragitto casa/studio e viceversa;
  • dispositivi igienizzanti (gel per le mani);
  • altri dispositivi di sicurezza qualora fosse necessario utilizzarli.

I dipendenti/collaboratori dello studio dovranno:

  • prima di recarsi a lavoro sono tenuti a controllare la temperatura ed in caso di febbre oltre i 37° o sintomi influenzali, non recarvisi;
  • accedere allo studio con mascherina e continuare ad indossarla in presenza di altre persone;
  • gettare i guanti utilizzati durante il tragitto casa/studio;
  • igienizzare costantemente le mani e provvedere all’igienizzazione della propria postazione di lavoro all’inizio o alla fine dell’utilizzo di essa;
  • contattare il proprio medico di base in caso di sintomi.

Per quanto concerne la permanenza all’interno dello studio dovranno essere rispettate le seguenti misure:

  • titolari, dipendenti e collaboratori dovranno soggiornare uno per stanza, ma qualora non fosse possibile, è importante mantenere le postazioni di lavoro a distanza di almeno 1,5 m.;
  • indossare la mascherina in presenza di clienti o di colleghi se ci si trova nella stessa stanza;
  • le riunioni dovranno essere condotte in modalità da remoto, oppure, nel caso in cui non sia possibile, dovranno coinvolgere pochi partecipanti ed essere svolte in un ambiente adeguatamente pulito e areato;
  • i locali dovranno essere adeguatamente igienizzati (indicativamente due volte al giorno) ed è importante che vengano fatti arieggiare quanto più possibile;
  • le aree comuni dovranno essere igienizzate dopo ogni utilizzo, così come anche i mezzi aziendali.

È necessario sottolineare che l’azienda che non si atterrà alle misure di sicurezza elencate, in caso di controlli, rischia la sospensione delle attività sino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Difatti, nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre il Covid-19 dimostrando che il contagio è avvenuto durante l’esercizio dell’attività lavorativa a causa di alcune mancanze, in termini di sicurezza, del datore di lavoro, proprio su quest’ultimo ricadrà la responsabilità.

A tal proposito, come stabilito dal Decreto Cura Italia (art.42 comma 2) e ribadito nella circolare Inail n.13 del 3 aprile, ammalarsi di Covid-19 durante l’attività lavorativa ricade nella casistica dell’infortunio sul lavoro, pertanto il dipendente potrà rivalersi nei confronti del datore di lavoro attraverso azioni legali e successive richieste di risarcimenti.

Tags
  • amministratori di condominio
  • Anapi
  • Coronavirus
  • Fase 2
  • studi professionali
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Condominio, Calabrese (Unai): “Per farsi ascoltare dalla politica serve unità tra le associazioni”
Agenzie immobiliari, Taverna (Fimaa): “Non si capisce il motivo della restrizione”

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 8, 2020
ANAPI lancia una Web App dedicata a tutti gli Associati
  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 8, 2020
La Portineria, il nuovo talk podcast per chi vive e amministra il condominio
  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 8, 2020
Nuova Sede Provinciale ANAPI a Pescara

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena