• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • agevolazioni
  • Attualità
  • mutui

Mutuo sulla prima casa: come funziona la detrazione del 19% sugli interessi

  • Redazione
  • 16 settembre 2025
casa e mutuo ipotecario

Acquistare casa è un passo importante, e se lo si fa con un mutuo ipotecario, c’è una buona notizia: lo Stato offre una detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi e su alcuni costi accessori. Ma attenzione, perché per beneficiarne bisogna rispettare regole precise, legate alla destinazione dell’immobile e alla tempistica dell’acquisto.

La detrazione è prevista per chi compra un’abitazione da destinare a dimora principale. Vale solo per il periodo in cui la casa è effettivamente utilizzata come tale, ma ci sono eccezioni che permettono di mantenere il beneficio anche in caso di trasferimenti per lavoro o ricoveri permanenti, purché l’immobile non venga affittato.

Per accedere all’agevolazione, il contribuente deve essere sia intestatario del mutuo che proprietario dell’immobile. Sono ammessi anche i nudi proprietari e i titolari del diritto di superficie, ma non gli usufruttuari. I mutui stipulati dopo il 1993 devono essere finalizzati all’acquisto della casa da adibire ad abitazione principale entro un anno. È possibile prima comprare e poi accendere il mutuo, oppure fare il contrario, ma sempre entro dodici mesi.

Tra le spese detraibili rientrano anche gli oneri accessori, come le commissioni bancarie, le spese notarili, le penali per estinzione anticipata e i costi per l’iscrizione o cancellazione dell’ipoteca. Anche le variazioni del cambio valuta, se il mutuo è in moneta estera, possono rientrare nel calcolo.

La data di stipula del mutuo è fondamentale. Per i contratti firmati dal 2001 in poi, l’immobile deve diventare abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Per quelli tra il 1994 e il 2000, il termine si riduce a sei mesi. E per i mutui del 1993, la casa doveva essere adibita a dimora principale entro l’8 giugno 1994. Se il mutuo è ancora più vecchio, la scadenza era l’8 dicembre 1993, con l’obbligo di mantenere la residenza salvo motivi di lavoro.

Ci sono casi in cui la detrazione non si perde, anche se la casa non è più abitazione principale. È il caso di chi si trasferisce per lavoro o viene ricoverato in modo permanente. Inoltre, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia può beneficiare della detrazione anche se non vive nell’immobile, purché sia l’unica abitazione di proprietà.

Per chi acquista da cooperative o società immobiliari, e l’immobile non è ancora abitabile, la residenza deve essere trasferita entro dodici mesi, anche se ci sono ritardi burocratici da parte del Comune. E se la casa viene dichiarata inagibile da un’ordinanza sindacale, la detrazione resta valida, a patto che il mutuo venga regolarmente pagato.

Infine, se l’immobile torna ad essere abitazione principale dopo un periodo di utilizzo diverso, il diritto alla detrazione può essere riattivato. Un incentivo concreto per chi investe nella propria casa, con un occhio al risparmio fiscale.

Tags
  • agevolazioni fiscali
  • detrazioni
  • mutuo prima casa
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Sostituzione condizionatori e agevolazioni fiscali

Related Posts

climatizzatore
  • agevolazioni
  • Attualità
  • mutui
  • Redazione
  • Set 16, 2025
Sostituzione condizionatori e agevolazioni fiscali
  • agevolazioni
  • Attualità
  • mutui
  • Redazione
  • Set 16, 2025
Bonus Sicurezza 2025: quali sono gli incentivi e come richiederlo
  • agevolazioni
  • Attualità
  • mutui
  • Redazione
  • Set 16, 2025
Acquisto abitazione con preliminare nel 2024 e rogito nel 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Mutuo sulla prima casa: come funziona la detrazione del 19% sugli interessi 16 settembre 2025
  • Sostituzione condizionatori e agevolazioni fiscali 16 settembre 2025
  • Supercondominio e spese per le canne fumarie 16 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena