Con l’arrivo del Decreto Requisiti Minimi 2025, cambiano le soglie e gli obblighi per la prevenzione incendi nelle ristrutturazioni edilizie. La regola tecnica V.13 diventa il riferimento normativo per facciate e coperture. Ecco cosa devono sapere proprietari e amministratori. Più sicurezza, più responsabilità: le nuove norme impongono la progettazione antincendio già al superamento del 25% dell’involucro edilizio. Un cambio di passo che coinvolge direttamente chi gestisce e ristruttura immobili civili.
La sicurezza antincendio degli edifici civili entra in una nuova fase. Con l’arrivo del Decreto Requisiti Minimi 2025, approvato in conferenza unificata lo scorso 30 luglio, cambiano le regole per le ristrutturazioni importanti: basterà intervenire su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio per far scattare l’obbligo di progettazione antincendio. Un abbassamento significativo rispetto alla soglia attuale del 50%, che impatta direttamente su condomìni, palazzine e immobili residenziali.
Il riferimento tecnico è la Regola Tecnica Verticale V.13, approvata con D.M. 30/03/2022 e in vigore dal 7 luglio dello stesso anno. Questa norma si applica alle cosiddette “chiusure d’ambito” degli edifici civili, ovvero le frontiere esterne – verticali e orizzontali – che delimitano il volume edilizio, comprese facciate, coperture e intercapedini.
A chi si applica
La RTV V.13 riguarda edifici civili di ogni tipo: residenziali, scolastici, sanitari, alberghieri, commerciali e direzionali. È cogente sia per immobili esistenti che di nuova costruzione, e sostituisce le precedenti indicazioni contenute nel Codice di Prevenzione Incendi del 2015. Non si applica, invece, alle strutture già conformi agli articoli 3, 4 o 7 del D.P.R. 151/2011 o progettate secondo il D.M. 03/08/2015.
Obiettivi della norma
La regola tecnica punta a:
– Limitare la propagazione del fuoco sia dall’interno che dall’esterno dell’edificio.
– Evitare la caduta di frammenti di facciata che possano ostacolare l’esodo o l’intervento dei soccorritori.
– Garantire la sicurezza degli impianti tecnologici e dei moduli fotovoltaici installati in copertura.
Classificazione degli edifici
Le chiusure d’ambito vengono classificate in tre categorie:
– SA: edifici fino a 12 metri di altezza, con meno di 300 occupanti e senza compartimenti a rischio vita (es. degenze).
– SB: edifici non rientranti in SA o SC.
– SC: edifici con piani superiori ai 24 metri.
Reazione e resistenza al fuoco
La RTV stabilisce requisiti precisi per:
– Isolanti termici e sistemi a cappotto.
– Guarnizioni e materiali di tenuta (se occupano più del 10% della superficie).
– Altri componenti non vetrati (se superano il 40%).
Le classi minime di reazione al fuoco variano in base all’altezza dell’edificio:
– Oltre 24 m: classe A2-s1-d0 per isolanti in vista.
– Tra 12 e 24 m: classe B-s2-d0.
– Sotto i 12 m: nessun requisito obbligatorio, salvo presenza di compartimenti a rischio.
Inoltre, è obbligatoria la realizzazione di fasce di separazione resistenti al fuoco, pensate come barriere per rallentare la propagazione delle fiamme. Particolare attenzione va posta ai tetti con impianti fotovoltaici, che devono rispettare specifici criteri di sicurezza.
Cosa cambia per i proprietari e gli amministratori
Per chi gestisce immobili, queste novità impongono una maggiore attenzione nella pianificazione degli interventi edilizi. Le ristrutturazioni che superano il 25% dell’involucro non potranno più prescindere da un progetto antincendio conforme alla RTV V.13. Un passaggio che richiede competenze tecniche, consulenze specialistiche e una visione integrata tra sicurezza, efficienza energetica e conformità normativa.
La prevenzione incendi non è più solo una questione di impianti: riguarda anche le superfici, i materiali e le geometrie delle facciate. E per chi amministra condomìni, diventa cruciale informare i proprietari e pianificare con attenzione ogni intervento.