• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • agevolazioni
  • Attualità
  • Risparmio energetico

Direttiva RED III: cosa cambia davvero per gli edifici italiani

  • Redazione
  • 24 marzo 2026

Il Governo ha approvato il decreto che recepisce la Direttiva europea RED III sulle energie rinnovabili. Per il settore immobiliare si apre una nuova fase: più obblighi nelle ristrutturazioni, regole più rigide per gli impianti e incentivi mirati per chi sceglie tecnologie pulite.

Ristrutturazioni: arrivano nuovi obblighi di rinnovabili
La principale novità è l’estensione dell’obbligo di integrare le rinnovabili anche nelle ristrutturazioni importanti:
• Primo livello (interventi su oltre il 50% dell’involucro + impianto termico):
almeno 40% dei consumi di acqua calda sanitaria e climatizzazione deve essere coperto da FER.
• Secondo livello (interventi su oltre il 25% dell’involucro):
obbligo ridotto al 20%.
L’obbligo scatta anche quando si rinnova l’impianto termico, salvo impossibilità tecnica o economica da dimostrare nella relazione “ex legge 10”.
Se non si riesce a installare rinnovabili, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di primo livello bisogna comunque garantire un consumo di energia primaria non rinnovabile inferiore ai limiti di legge.

Edifici pubblici: quote più alte
Gli immobili pubblici devono coprire con rinnovabili:
• 25% dei consumi nelle ristrutturazioni di secondo livello e nei rifacimenti degli impianti termici
• 45% nelle ristrutturazioni di primo livello
Inoltre, la potenza minima degli impianti FER deve essere maggiore del 10% rispetto ai privati.
Regole più rigide per l’installazione degli impianti
Gli impianti rinnovabili possono essere installati sul tetto o nelle pertinenze dell’edificio, ma con vincoli estetici e tecnici:
• sui tetti spioventi devono essere aderenti o integrati e seguire la falda;
• sui tetti piani non possono superare l’altezza della balaustra (o 30 cm se assente);
• il fotovoltaico a terra non vale per soddisfare gli obblighi.

Le deroghe
Sono esonerati dagli obblighi:
• edifici collegati a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento che coprono tutto il fabbisogno;
• edifici temporanei da rimuovere entro 24 mesi;
• immobili pubblici dei corpi armati, quando incompatibile con la loro funzione.

Il ruolo del tecnico
La relazione “ex legge 10” diventa centrale: deve contenere calcoli, verifiche e l’eventuale dichiarazione di non fattibilità.
Il documento va inviato anche al GSE, che monitorerà i risultati nazionali sulle rinnovabili.
Rinnovabili anche nei beni culturali
Gli obblighi si applicano anche a ville storiche, complessi di pregio e nuclei storici.
Se l’installazione altera il valore del bene, il progettista può dichiarare l’impossibilità e l’edificio dovrà rispettare limiti energetici ridotti.

Incentivi: spinta alle pompe di calore
Il decreto introduce incentivi mirati per:
• pompe di calore elettriche conformi ai requisiti europei;
• pompe di calore per sola acqua calda sanitaria in classe A o superiore;
• pompe di calore add-on installate accanto a caldaie recenti.
Nelle ristrutturazioni importanti degli impianti termici, per accedere agli incentivi è obbligatorio installare almeno un sistema ibrido (caldaia + pompa di calore) che copra con rinnovabili almeno il 20% dell’acqua calda sanitaria.

Cosa significa per proprietari e condomìni
La RED III porta più responsabilità ma anche nuove opportunità:
• ristrutturare senza integrare rinnovabili diventa molto difficile;
• gli impianti devono essere progettati con attenzione;
• gli incentivi premiano chi sceglie soluzioni efficienti;
• gli immobili che non si adeguano rischiano di perdere valore.

Tags
  • Direttiva Red III
  • energie rinnovabili
  • pompa di calore
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Condominio e convocazione dell’assemblea via email: la Cassazione impone il ritorno al formalismo
Ristrutturare dopo il preliminare può costare caro: il bonus casa scende al 36%

Related Posts

  • agevolazioni
  • Attualità
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mar 24, 2026
Edifici più efficienti e intelligenti: Daikin ospite a Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili di Bari
  • agevolazioni
  • Attualità
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mar 24, 2026
Pompa di calore: si può installare in condominio e in appartamento
  • agevolazioni
  • Attualità
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mar 24, 2026
Condominio e installazione della pompa di calore

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Barriere architettoniche in condominio, cosa prevede la legge 23 giugno 2026
  • Patrimonio immobiliare: come si definisce e perché conta davvero, anche per l’ISEE 23 giugno 2026
  • Crepe nei Muri: Pericolose o Semplicemente Antiestetiche? Come Capirlo e Cosa Fare. Cos’è una crepa nel muro? 22 giugno 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena