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BLOCCO DEGLI SFRATTI: ECCO CHI RIGUARDA LA MINI-PROROGA DELLA SOSPENSIONE

  • Redazione
  • 7 maggio 2015

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. centro studi Confedilizia]


Come noto, il blocco sfratti scaduto il 31.12.2014 non è stato prorogato. In sede di conversione del decreto-legge c.d. Milleproroghe (31.12.2014, n. 192) – approvato in via definitiva – è stata invece inserita una disposizione che prevede la possibilità per il giudice dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, di sospendere l’esecuzione delle procedure di rilascio già sospese fino all’ottobre del 2008 (sospensione poi prorogata fino al 31.12.2014 per effetto di diversi provvedimenti legislativi e riguardante inquilini in possesso di specifici requisiti personali e reddituali). 

Ne consegue che a potersi avvalere della disposizione in commento sono solo i conduttori che hanno usufruito della proroga nel primo blocco di riferimento stabilito – per quanto anzidetto – nel 2007, senza alcuna aggiunta di altri. La norma ora approvata stabilisce, infatti, che “nelle more dell’attuazione, per l’annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell’effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell’esecuzione di dette procedure”. 

Con una circolare trasmessa il giorno stesso dell’approvazione definitiva del provvedimento alle Associazioni territoriali e ai componenti il Coordinamento legali, la Confedilizia ha fornito la propria interpretazione in relazione al termine per la sospensione e ai possibili rimedi giurisdizionali, soffermandosi anche sulle agevolazioni fiscali previste in capo ai proprietari interessati.

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