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CANONE RAI: VENERDÌ IL TERMINE PER CHIEDERE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL SECONDO SEMESTRE

  • Redazione
  • 28 giugno 2017

[A cura di: Federconsumatori]

Venerdì 30 giugno sarà l’ultimo giorno utile per poter presentare la dichiarazione di non detenzione della tv ed evitare quindi il pagamento del canone per il secondo semestre dell’anno in corso. In vista dell’imminente scadenza, ecco alcune indicazioni utili relative all’addebito del canone Rai in bolletta.

In base alla normativa vigente, si presume il possesso di un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente stesso ha la sua residenza anagrafica. I titolari di utenza elettrica di tipo “residenziale” pagano il canone in dieci rate mensili da 9 euro, per un totale annuo di 90 euro. L’importo viene addebitato sulle fatture emesse dall’impresa elettrica per tutti i contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici con tariffe D1, D2 o D3 per i contratti conclusi dal 2016) e della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici con tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015).

Per evitare il pagamento, gli intestatari di un’utenza considerata addebitabile che non detengono alcun apparecchio televisivo devono compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate che sul sito Federconsumatori. Il termine per la presentazione, per evitare il pagamento relativo al secondo semestre, scade appunto il 30 giugno, mentre per usufruire dell’esonero per l’intero anno il modulo stesso avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 31 gennaio scorso. La dichiarazione ha validità annuale, quindi se le condizioni di esenzione permangono è necessario presentarla nuovamente nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 31 gennaio 2018 per evitare il pagamento per il prossimo anno.

Gli utenti che, pur essendo intestatari di una o più utenze elettriche addebitabili, non siano tenuti al pagamento (poiché il canone è già dovuto per una fornitura intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica) devono invece compilare il quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva. In questo caso la dichiarazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.

La dichiarazione sostitutiva può essere inoltrata via web attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate (utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline), attraverso intermediari abilitati delegati (ad esempio CAF o professionisti) oppure tramite raccomandata semplice all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino (solo in questo caso va allegata la copia di documento di identità valido). Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione del sito Federconsumatori dedicata al canone tv oppure rivolgersi al numero verde del Progetto “Canone in bolletta: scelta perfetta?”: 800660594.

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