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COMMISSIONI CENSUARIE: ANCHE GEOMETRI E PERITI EDILI TRA I COMPONENTI ANCI

  • Redazione
  • 11 giugno 2015
Definiti i criteri per la designazione, da parte dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), dei componenti delle commissioni censuarie locali e centrale, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198/2014, concernente la composizione, le attribuzioni e il funzionamento di quegli organismi. A individuarli, il decreto 27 maggio 2015 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno.

Commissioni locali 
Per le commissioni censuarie locali, l’Anci – dopo aver consultato gli enti locali interessati – potrà designare, per ciascuna sezione, almeno quattro componenti dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della sezione stessa. Andranno selezionati fra i dipendenti di ruolo dei Comuni che ricadono nell’ambito territoriale della commissione, purché in possesso di una delle seguenti lauree: ingegneria, architettura, statistica, economia, agronomia o equivalenti; oppure di uno dei seguenti diplomi: geometra, perito edile, agrotecnico o equivalenti; ovvero fra soggetti che svolgono o hanno svolto attività di coordinamento o di supporto tecnico degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o tributaria.

Commissione centrale
Per la designazione di due componenti effettivi e due supplenti, dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della specifica sezione, l’Anci dovrà scegliere tra professori universitari, dipendenti comunali con qualifica dirigenziale o esperti in materia di catasto, di economia, di estimo rurale e urbano o di statistica ed econometria.

Cause di incompatibilità
Non possono essere componenti delle commissioni centrali (articolo 11, D. lgs 198/2014): 
* i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
* i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti di Governo e delle giunte regionali e comunali;
* coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
* i prefetti;
* gli appartenenti alla Guardia di finanza e alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia;
* coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
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