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CONDOMINIO, LAVORI IN QUOTA E LINEE VITA:I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

  • Redazione
  • 20 febbraio 2015
Lavori in quota (anche in ambito condominiale) e dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. È questo l’oggetto dei chiarimenti contenuti nella circolare 03 del 13 febbraio pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di seguito, il testo del documento ufficiale. 

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto, di intesa con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, sentito l’Inail, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
* quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);
* quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. È opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE
Premesso che l’articolo 74, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008 e smi “…intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro…” e che l’articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i “DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs n. 475/1992” ed infine che l’articolo 1, comma 2 del D. Lgs n. 475/1992 prescrive che “…si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza…”, ne consegue che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI.
Da quanto sopra discende che tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:
* sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
* sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE
Stante quanto riportato al punto 1, i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs n. 475/92 e s.m.i., e pertanto non devono riportare la marcatura CE come DPI. 
Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione, e come tale rientrino nel campo delle applicazioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
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