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ENERGIA, ATTI IMMOBILIARI E MUTUI: PRIMO SÌ AL DDL CONCORRENZA

  • Redazione
  • 13 ottobre 2015

Primo via libera. Il 7 ottobre la Camera ha approvato, con 269 sì,168 no e 23 astensioni. Il Ddl Concorrenza, oggetto,negli ultimi mesi, di feroci polemiche oltre che di numerose modifiche da parte delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive e della stessa Assemblea. Di seguito, alcuni dei punti salienti del provvedimento, che ora è al vaglio del Senato.

ENERGIA

Si elimina, a partire dal 2018, il regime di “maggior tutela” nei settori del gas e dell’energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas e dell’elettricitò per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Nel corso dell’esame parlamentare sono anche state introdotte disposizioni volte a garantire la comparabilità delle offerte.

PROFESSIONI

Avvocati: nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l’iscrizione all’albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. 

Notai: il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000. Si prevede, inoltre, una disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme ricevute dai notai e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile (tributi per cui il notaio è sostituto d’imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale,etc.). 

È stata invece soppressa, nel corso dell’esame parlamentare la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine box, locali commerciali), volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro.

Ingegneri: si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati. È inoltre previsto che le società di ingegneria stipulino una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile relativa alle attività professionali in contratto.

BANCHE

L’articolo 25 del Ddl estende a tutte le polizze assicurative connesse o accessorie all’erogazione di mutui, in capo all’intermediario o alla banca che eroga il credito, l’obbligo di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari che erogano un finanziamento sono tenuti ad informare il richiedente se la concessione del finanziamento stesso subordinata o meno alla stipula di una polizza, oltre che sulla possibilità di reperire sul mercato la polizza assicurativa richiesta.

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