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Il nuovo Decreto del 26 aprile 2020: Fase 2 o Fase “1 e mezzo”?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 27 aprile 2020

“A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso”. Queste le parole del premier Giuseppe Conte, pronunciate nella serata di domenica 26 aprile, durante l’ormai consueta conferenza stampa in diretta televisiva. E ancora: “Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori”.

Dunque da ieri e con la pubblicazione del tanto atteso Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri siamo entrati nella cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Ma cosa prevede il decreto? Quali sono le attività afferenti al mondo della casa e del condominio, interessate dalle misure in esso contenute? Vediamolo insieme.

Il decreto del 26 aprile – periodo di applicazione

Innanzitutto, le disposizioni del Dpcm 26 aprile si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile (ieri) cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Cosa prevede l’articolo 2 del decreto (i commi principali)

  • comma 1: sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 3 al decreto. L’elenco dei codici di cui all’Allegato 3 può essere modificato don decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle Finanze.
  • comma 2: le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  • comma 6: le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti  del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (…)
    • negli ambienti di lavoro (allegato 6)
    • nei cantieri (allegato 7)
    • trasporto e logistica (allegato 8)

(sono qui comprese le misure di pulizia e la sanificazione: l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago e la organizzazione aziendale come turnazione, trasferte e smart work, NdR)

  • comma 7: le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’Allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione (…) entro il termine di 3 giorni dall’adozione del decreto.
  • comma 9: le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
  • comma 11: per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.  (…). Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, (…) il presidente della Regione propone tempestivamente al Ministero della Salute (…) le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

Parafrasando, dunque, le imprese che riprenderanno le loro attività a partire dal 4 maggio dovranno farlo nel rispetto delle misure previste per la tutela della salute pubblica (utilizzo della “distanza sociale” e dei meccanismi di protezione individuale, pulizia e sanificazione, etc.) e, se necessario, svolgendo già dall’inizio di questa settimana tutte quelle attività connesse alla riapertura. Qualora, poi, la Regione riscontrasse un peggioramento della situazione sanitaria, potrà chiedere al Ministero nuove misure restrittive e tornare a sospendere le attività.

Le attività interessate – Allegato 3 (ambito condominiale)

codice ATECO Attività
41 costruzione di edifici
42 ingegneria civile
43 lavori di costruzione specializzati
551 alberghieri e strutture simili
68 attività immobiliari
69 attività legale e contabilità
71 attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche
81.2 attività di pulizia e disinfestazione
81.3 attività di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
82 attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
87 servizi di assistenza sociale residenziale
88 attività di organizzazioni associative
97 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Clicca di seguito per:

  • Scaricare il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 26 aprile 2020
  • Consulta la pagina dedicata al Dpcm 26 aprile 2020 sul sito del Governo
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  • agenzie immobiliari
  • Coronavirus
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  • Fase 2
  • Giuseppe Conte
  • lavoratori domestici
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