• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità

IMPIANTI: ENTRO IL 31 MAGGIO LA DICHIARAZIONE F-GAS. LIMITI ANCORA IN KG

  • Redazione
  • 19 maggio 2017

[A cura di: Assoclima]

Entro il 31 maggio va presentata la dichiarazione F-Gas relativa all’anno 2016. Lo sottolinea Assoclima, che sottolinea come fin dal 2013 sia obbligatorio presentare al Ministero dell’Ambiente, entro tale scadenza, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera (anche se nulle) di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel registro di ciascuna apparecchiatura. 

A questo proposito, viene evidenziato che le operazioni di verifica e controllo delle eventuali perdite di gas refrigerante possono essere effettuate solo da personale certificato F-Gas e iscritto al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate.

SISTEMA ON LINE

Anche quest’anno, sempre con riferimento alla scadenza annuale del 31 maggio per la compilazione della Dichiarazione F-Gas per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, è stato attivato il sistema on line per la trasmissione della dichiarazione 2017, relativa ai dati dell’anno 2016. La compilazione e trasmissione può essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile sul sito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

UNITÀ DI MISURA

Secondo quanto sottolineato nella circolare relativa agli F-Gas di Confindustria Ambiente, e come riportato nel sito di ISPRA, “l’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 – che a partire dal 1° gennaio 2015 ha abrogato il Regolamento CE n.842/2006 – non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se un’apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra; non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti”.

L’ADEMPIMENTO

L’adempimento, come stabilito dal DPR 43/2012 (art.16, comma 1) recante attuazione del Regolamento CE 842/2006, è a carico degli operatori delle apparecchiature. Il Regolamento CE n.517/2014 8 (all’art. 2, comma 8), definisce come “operatore” una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. Il Regolamento consente a uno stato membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore.

IL CONTROLLO

L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

* libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;

* controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);

* potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica di quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.

Il DPR 43/2012, art. 2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
LA CEDOLARE AL 10% HA FATTO IL BOTTO. “MA ANDREBBE CONFERMATA SOLO PER I CANONI CONCORDATI”
PIANIFICARE L’EFFICIENZA ENERGETICA IN AMBITO LOCALE: OGGI CONVEGNO DI ENEA E POLITECNICO DI TORINO

Related Posts

  • Attualità
  • Redazione
  • Mag 19, 2017
Morosità condominiale e diritto di accesso alle informazioni
  • Attualità
  • Redazione
  • Mag 19, 2017
Roma: sempre più scelta anche dagli stranieri alla ricerca di lusso e bellezza
  • Attualità
  • Redazione
  • Mag 19, 2017
Superbonus 110 per cento variazione della rendita catastale

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Morosità condominiale e diritto di accesso alle informazioni 19 giugno 2025
  • Roma: sempre più scelta anche dagli stranieri alla ricerca di lusso e bellezza 19 giugno 2025
  • Superbonus 110 per cento variazione della rendita catastale 19 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena