• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità
  • Risparmio energetico

Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici

  • Redazione
  • 21 giugno 2024

Le linee guida nazionali della certificazione energetica degli edifici definiscono le regole per la redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica).

Il modello di APE è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme allo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori, informazioni semplici e chiare sull’efficienza dell’edificio e degli impianti.

La certificazione degli edifici è obbligatoria in alcuni casi (secondo il dlgs 63/2016) e se l’APE viene rilasciato senza rispettare le disposizioni in vigore, si rischia di incorrere in una sanzione amministrativa.

L’APE deve esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale sia di energia primaria non rinnovabile. La classe energetica è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale (somma di tutti gli indici), espresso in energia primaria non rinnovabile.

L’APE deve contenere i consumi relativi a tutti i servizi energetici (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, illuminazione artificiale, ventilazione meccanica, trasporto di persone e cose).

Le classi energetiche sono 10, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).

L’APE si consegna alla Regione per l’aggiornamento del catasto regionale (SIAPE) e ha una validità massima di 10 anni. Viene redatto dal tecnico, certificatore energetico, che in alcune regioni deve possedere requisiti specifici.

Un’attenzione particolare va rivolta agli annunci commerciali per la locazione e la vendita degli immobili, che devono avere specifiche caratteristiche previste dal decreto linee guida.

Il decreto con le linee guida per la certificazione energetica degli edifici, infatti, prevede che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare:
– gli indici di prestazione energetica dell’involucro,
– l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile,
– la classe energetica corrispondente.

Il format annunci commerciali risulta facilmente comprensibile, in quanto riporta graficamente la classe energetica e la chiara indicazione dell’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile. Inoltre, il format per gli annunci immobiliari riporta anche un apposito campo che se barrato indica che trattasi di edificio ad energia quasi zero.

Secondo l’art.3 comma 3 del d.lgs 192/2005, alcuni immobili sono esenti dalla certificazione energetica. Si tratta di:
– edifici industriali e artigianali nei quali il riscaldamento avviene seguendo le esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui energetici del processo produttivo che altrimenti non verrebbero utilizzati;
– edifici rurali e/o agricoli privi di impianti di climatizzazione (non sono residenziali);
– fabbricati isolati con superficie totale al di sotto dei 50 m²;
– edifici nei quali non è previsto un sistema tecnico di climatizzazione come ad esempio le cantine o i depositi. Sono gli stabili non inclusi nelle categorie di edifici classificati in base alla destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);
– stabili ad uso religioso;
– ruderi (da dichiarare nell’atto notarile);
– scheletri strutturali (fabbricati dichiarati nell’atto notarile).

Tags
  • Ape
  • certificazione energetica edifici
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Il pagamento dei solleciti nei confronti dei condòmini morosi
L’amministratore che non interviene nei confronti dei morosi deve risarcire il condominio

Related Posts

  • Attualità
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Giu 21, 2024
Energia: efficienza, ENEA nel progetto europeo tunES per gli edifici del futuro
  • Attualità
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Giu 21, 2024
Enea: online la nuova versione del software per la certificazione degli edifici
  • Attualità
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Giu 21, 2024
Enea, migliorano le prestazioni degli immobili certificati

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena