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PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI ED ATTESTATO ENERGETICO: LE REGOLE STANNO PER CAMBIARE

  • Redazione
  • 20 aprile 2015

[A cura di: Confappi]


Stanno per cambiare le regole per il risparmio energetico, con due decreti, entrambi previsti dal Dlgs 192/2005, in attuazione della Direttiva 2010/31/Ue: il primo detta i requisiti minimi degli edifici (fissa cioè le metodologie di calcolo della prestazione energetica); il secondo stabilisce le linee guida per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, che ad oggi viene ancora compilato come fosse un vecchio attestato di certificazione energetica, pur avendo cambiato nome da mesi. I due atti saranno in vigore entro breve tempo: il primo attende le firme finali ed è prossimo all’uscita in Gazzetta, il secondo in procinto di passare al vaglio finale della Conferenza unificata.

Molte le novità attese. Per ciò che riguarda i requisiti minimi, la novità più rilevante è la modalità di verifica delle prescrizioni di legge, che utilizza l’edificio di riferimento. Ogni fabbricato preso in esame verrà confrontato, per stabilirne i requisiti, con un immobile con più impianti identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti) orientamento, ubicazione, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Per ciò che riguarda, invece, le linee guida per la compilazione dell’Ape, la novità più importante è che si va verso un modello di classificazione degli immobili uniforme su tutto il territorio nazionale. Le Regioni che hanno già provveduto a recepire la direttiva 2010/31/Ue con proprio strumento regionale sono infatti invitate a intraprendere misure atte a garantire, entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, un graduale adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica, nonché i requisiti essenziali elencati nel decreto alle Linee Guida. Inoltre, la prestazione energetica sarà espressa in termini di energia primaria non rinnovabile e la classe energetica sarà determinata non più secondo il parametro dell’Epi limite, bensì in funzione del rapporto fra la prestazione energetica dell’edificio e quella dell’edificio di riferimento prevista per gli anni 2019/2021. 

Le classi saranno dieci: dalla migliore o A alla peggiore o G e l’Ape prenderà in esame la prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione estiva, oltre che per quella invernale. Per gli immobili terziari sarà preso in considerazione anche il fabbisogno di energia per l’illuminazione e quello per il funzionamento di scale mobili ed ascensori (non appena sarà approvata la parte sesta delle norme Uni 11300).

Infine, l’attestato, oltre alla prestazione energetica globale, riporterà informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche parziali, comprese quelle dell’involucro edilizio. Per facilitare la lettura agli utenti saranno utilizzati gli emoticon. Sarà indicata nell’attestato anche la classe energetica più elevata raggiungibile nel caso della realizzazione di una serie di misure correttive e migliorative indicate nell’Ape stesso. Sarà infine istituita una banca dati nazionale degli attestati, denominata Siape, per la raccolta aggregata di dati relativi agli Ape rilasciati, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni effettuati.

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