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Ritenute fiscali, Assoedilizia: “Non gravare i condomini di un ulteriore onere”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 26 novembre 2019

[A cura di: Assoedilizia] È in corso in Parlamento la discussione per la conversione in legge del c.d. Decreto Fiscale 2020, D.L. n.124/2019 (si veda l’articolo: Ritenute d’acconto, l’allarme di Abiconf: “Da gennaio nuova tremenda incombenza per gli amministratori di condominio), che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 ed in vigore dal 27/10/2019 dovrà essere convertito in legge entro il 26/12/2019.

Assoedilizia riserva la massima attenzione ai lavori parlamentari per seguire in particolare l’iter delle disposizioni contenute rispettivamente nell’art 3 e nell’art 4 del testo attuale, norme che – ove convertite in legge – verrebbero ad incidere negativamente sull’attività delle società immobiliari, dei condomini e degli amministratori condominiali.

Unitamente alla Confedilizia nazionale, l’associazione ha intrapreso varie iniziative per cercare evitare l’approvazione definitiva della normativa, specialmente quella dell’art.4, o quanto meno per ottenere significative modifiche.

Le problematiche dell’articolo 4

L’art. 4 infatti stabilisce prevede che, a far tempo dal 1° gennaio 2020, i committenti che si configurino come sostituti d’imposta (e ricordiamo che tra questi vi sono il condominio, i professionisti, le persone fisiche che esercitano imprese), allorché affidino il compimento di un’opera o di un servizio ad una impresa, siano tenuti in proprio al versamento delle ritenute d’imposta trattenute dalla impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il tutto sotto sanzione amministrativa e penale.

Non è neanche il caso di descrivere nel dettaglio la procedura prevista dalla norma (comunicazione dell’appaltatore 10 giorni prima della scadenza di versamento, messa a disposizione degli importi 5 giorni prima e via fantasticando) risultando già evidente che si tratta di una normativa gravosa ed inapplicabile.

Nel caso poi dei condomini e delle società immobiliari, che operano normalmente con appalti e sub appalti (dalla pulizia al riscaldamento alle manutenzioni periodiche tutto è fatto con appalti), la norma è palesemente “fuori misura”: si tratta di soggetti che non hanno una struttura gestionale se non minima. Di qui l’assoluta contrarietà di Assoedilizia e la sua richiesta di totale eliminazione dal Decreto fiscale.

Le problematiche dell’articolo 3

Quanto all’art.3 “Contrasto alle indebite compensazioni” modifica la disciplina dei versamenti unitari e compensazioni tramite Mod. F24, prevedendo una serie di nuovi obblighi per i sostituti d’imposta tra i quali:

  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e per le compensazioni dei crediti e rimborsi es. Bonus Renzi cod. tributo 1655, rimborso 730 cod.tributo 1631;
  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito per importi superiori ad euro 5000,00 annui maturati, oltre all’apposizione del visto di conformità.
    Se il Decreto Legge verrà convertito senza modifiche, dal mese di dicembre 2019 i sostituti d’imposta, compresi i soggetti non titolari di partita IVA, per poter utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti maturati riferiti all’anno d’imposta 2019, dovranno obbligatoriamente presentare il modello solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ad tutt’oggi non sappiamo cosa prevedrà in definitivo l’art.3 del Decreto Legge 124/19 (ovviamente seguiremo la vicenda e ne daremo tempestiva notizia) ma ricordiamo che presso i nostri uffici è disponibile un servizio di presentazione invio telematico dei modelli F24 tramite Entratel.

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  • appaltatori condominio
  • Assoedilizia
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  • ritenute fiscali
  • studi di amministrazione condominiale
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