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AFFITTI E CONDOMINIO: LE RISPOSTE TECNICHE E GIURIDICHE DI CONFEDILIZIA

  • Redazione
  • 14 maggio 2015

Quesiti di natura tecnica, normativa, giuridica, in tema di condominio e contratti di locazione. Ecco alcune domande frequenti e le risposte fornite da Confedilizia.


CEDOLARE SECCA 

E ATTIVITÀ DI DENTISTA

Il proprietario di un immobile in cui l’inquilino svolge l’attività di dentista può optare per la cedolare secca?

No. La fattispecie in questione, infatti, non rientra – a termini di legge (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 14.3.’11) – nell’ambito di applicazione della cedolare secca.


MANUTENZIONE SCALE

E RIPARTIZIONE SPESE 

Un regolamento di condominio può prevedere una ripartizione diversa per la manutenzione delle scale rispetto a quella stabilita dall’art. 1124 c.c.?

Sì, ma solo ove si tratti di un regolamento di condominio di origine contrattuale, cioè di un regolamento formato con il consenso unanime di tutti i condòmini ovvero predisposto dal costruttore ed accettato dagli stessi condòmini nei loro atti di acquisto.


PARTI COMUNI E MODIFICA

DI DESTINAZIONI D’USO

Ho saputo che, a seguito della riforma del condominio, per deliberare eventuali modificazioni delle destinazioni d’uso di parti comuni volte a soddisfare esigenze di interesse condominiale occorre seguire particolari modalità di convocazione dell’assemblea. È vero? 

Sì, è vero. A norma dell’art. 1117-ter c.c. la convocazione per deliberare sulle modificazioni in questione “deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici”, in modo da pervenire “almeno venti giorni prima” della data della riunione. La medesima convocazione deve indicare inoltre, a pena di nullità, “le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso”.


LOCAZIONE DI SCANTINATO

E SPESE DI REGISTRAZIONE

A breve concederò in locazione uno scantinato di mia proprietà e vorrei sapere se sia legittimo porre ad esclusivo carico dell’inquilino le spese di registrazione del contratto.

Sì. Per immobili del genere, infatti, la locazione è regolata dal codice civile (artt. 1571 e seguenti), con la conseguenza che le parti sono libere di ripartire le spese di registrazione nel modo che ritengono più opportuno.





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