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Alac, appello al futuro Parlamento: “Attenzione alla formazione degli amministratori”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 27 febbraio 2018

[A cura di: Mauro Simone – pres. Alac Bari e vice segr. naz. Alac] Le imminenti elezioni rappresentano una occasione formidabile per rivolgere ai movimenti politici le istanze di una categoria bistrattata qual è quella degli amministratori di condominio, augurandoci ovviamente che i prossimi cinque anni siano contrassegnati da un impegno serio della Politica e del Parlamento volto a individuare le soluzioni, più volte da noi sommessamente suggerite, per affermare i diritti e le attese della categoria.

La legge sull’equo compenso dei professionisti che gestiscono i condomini deve essere applicata con concretezza previo un serio confronto attorno ai tavoli tecnici tra gli organi ministeriali e le associazioni di categoria rappresentative allo scopo di dare dignità al lavoro degli amministratori e al loro ruolo sociale e un giusto riconoscimento economico a coloro che svolgono questa attività.

La riforma del condominio (L. 220/12), unita alla “miniriforma” (L. 9/2014), ha apportato solo alcune modifiche alla disciplina del 1942; pecca però di vuoti normativi, essendosi limitata solo a dare rilevanza di diritto positivo ai pronunciamenti delle corti giudicanti di merito e di legittimità.

Dopo 5 anni di vigenza della novella condominiale è necessario un restyling sul piano normativo. I correttivi devono riguardare alcuni punti della disciplina, come l’art. 63 delle disposizioni di attuazione c.c., la disciplina dei rumori prodotti nei caseggiati dai residenti e dalle apparecchiature di immobili con attività rumorose, per limitarci a due sole questioni, e soprattutto modifiche dei criteri di professionalità e di aggiornamento delle competenze e qualificazione degli amministratori.

Le proposte di Alac

Sintetizzando si auspica quanto segue:

  1. Obbligo di allegazione al verbale di nomina e di riconferma dell’incarico di amministratore di tutti gli attestati (a partire dal 2015) conseguiti a mente del D.M. 140/14 al termine dell’esame con profitto del corso di formazione periodica annuale. L’assenza dell’allegazione di tutti gli attestati deve produrre come conseguenza la nullità assoluta, ope legis, del verbale di nomina e di riconferma dell’incarico ricevuto dall’amministratore.
  2. Altro aspetto da correggere è quello relativo alla lettera g) dell’art.71 bis della Legge 220/12. Anche per gli amministratori cosiddetti interni, si dovrebbe richiedere l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento annuali, secondo le stesse modalità previste per gli amministratori professionisti, compresa l’allegazione ai verbali di nomina e riconferma degli attestati comprovanti il superamento del corso. Capita spesso che un amministratore interno senza le necessarie e approfondite conoscenze in materia si trovi a gestire complessi immobiliari e supercondominii. Da un lato si avverte quindi la necessità di “ripulire” il mercato dagli incompetenti e dagli improvvisatori a tutela dei consumatori e di coloro che interpretano la professione con serietà e dall’altra vanno evitati eventuali abusi e false attestazioni.
  3. Le associazioni di amministratori che organizzano corsi di formazione e di aggiornamento a distanza e in aula, a loro volta, dovrebbero comunicare al Ministero di Giustizia i nominativi dei partecipanti ai corsi con relativo superamento dell’esame finale al termine del percorso formativo.

Le suddette proposte, per la indubbia semplicità ed immediatezza nella loro applicazione operativa, non causerebbero alcuna ricaduta sulla finanza pubblica e nel contempo contribuirebbero ad elevare lo standard di qualità delle prestazioni degli amministratori incidendo positivamente sugli interessi dei consumatori e dei professionisti seri, determinando inoltre un impatto positivo sulla trasparenza delle gestioni e sulla qualità e qualificazione degli amministratori di condominio e di supercondominio.

Tags
  • Alac
  • formazione amministratori
  • Politica
  • riforma del condominio
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