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ASCENSORI: LE TUTELE DELL’AMMINISTRATORE CONTRO LE PRATICHE IRREGOLARI DELLE AZIENDE

  • Redazione
  • 4 dicembre 2015

[A cura di: Vincenzo Perrotta]

Rispetto alla questione del non-proprietary. lift equipment qual è la posizione delle aziende di costruzione e manutenzione degli ascensori? Lo abbiamo chiesto a Luca Incoronato, responsabile nazionale dell’Anacam: associazione che aggrega oltre 400 imprese industriali e artigiane che operano nel settore degli impianti elevatori. 

———————–

Luca Incoronato

resp. naz. Anacam

———————

In base alla legislazione comunitaria vigente, l’installatore di un ascensore deve rispettare una serie di obblighi importanti. Innanzitutto, ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione che comprende, tra l’altro, un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso (direttiva 95/16/CE, allegato I par. 6 – DPR 162/99, allegato I, par. 6).

Inoltre, la Direttiva ascensori, sia quella attualmente in vigore (la 95/16/CE), sia quella che entrerà in vigore a partire dal 20 aprile 2016 (la 2014/33/UE), al punto 1.1 dell’allegato I prevede che agli ascensori si applichino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE (cosiddetta Direttiva macchine). L’obbligo di fornire al committente, insieme all’impianto, le attrezzature e gli accessori speciali è prescritto dall’allegato I, punto 1.1.2 lettera E della direttiva 2006/42/CE e del d.lgs. 17/2010 di recepimento, il quale recita: “La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza”. 

La locuzione “deve essere fornita completa” implica che le attrezzature e gli accessori speciali essenziali fanno parte integrante dell’ascensore, devono essere forniti al committente/proprietario dell’impianto al momento del collaudo. Essi costituiscono un requisito essenziale di sicurezza (Res) e la loro mancanza implica una non conformità dell’ascensore, con conseguente obbligo di fermo dell’impianto.

PRATICA SCORRETTA

In base a quanto previsto dalla legge, dunque, le tecnologie e i software necessari alle operazioni di manutenzione e gestione dell’ascensore devono essere forniti al momento dell’istallazione, assieme all’impianto. La Direttiva macchine non parla di tecnologia proprietaria, ma di fornire tutte le tecnologie necessarie al fine di svolgere il servizio post vendita in maniera sicura. Normalmente si tratta di tastierini che si collegano al quadro di manovra e che, per funzionare, hanno bisogno di alcune chiavi di accesso che conosce il fornitore. Il problema è che le ditte che installano l’impianto, di solito, sostengono di essere proprietarie della tecnologia che, a loro dire, sarebbe coperta da copyright. Quando non vengono fornite le tecnologie e i software al proprietario, di fatto viene annullata la reale contendibilità dei servizi post vendita e si configura la pratica irregolare.

QUALI TUTELE

La cosa migliore da fare è mettere in chiaro fin dall’inizio le cose con chi viene ad installare. Se vuoi un impianto accessibile che prevede l’utilizzo di software specifici per la manutenzione è meglio scriverlo nero su bianco nel contratto. 

Le grandi multinazionali che hanno tecnologie avanzate sono le prime a non mettere a disposizione, nelle istruzioni, i codici di diagnostica, ad esempio, per sbloccare l’ascensore, obbligando l’amministratore o il manutentore a contattare esclusivamente la ditta installatrice, che chiede di solito circa 200 euro l’ora per l’intervento, più il costo della chiamata. In questo caso, l’unica strada che ha l’amministratore per tutelarsi è quella di denunciare la pratica all’Antitrust oppure al tribunale civile competente, se ci fossero gli estremi. 

Diverso è il caso di un condominio esistente che richiede l’istallazione di un ascensore. In questo caso è l’amministratore dell’edificio ad avere voce in capitolo e quindi a poter far valere le sue ragioni.

TREND DI MERCATO

Come sappiamo, il mercato delle nuove costruzioni è in sofferenza. Si costruisce poco e quindi gli interessi degli operatori del settore sono tutti rivolti al segmento della manutenzione degli impianti.

Come Anacam non abbiamo numeri precisi di quante siano le ditte o le multinazionali che utilizzino una pratica irregolare, ma sappiamo come va il mercato. Soprattutto le multinazionali risultano essere molto competitive nella fase di vendita aumentando poi il prezzo del servizio di manutenzione. Tendenzialmente, però, tutti gli operatori, se possono, agiscono in questa maniera. Sta alla forza negoziale del cliente finale gestire in modo corretto l’ordine. Il problema è che il costruttore dell’immobile punta al prezzo più basso e si disinteressa del post vendita (ovvero della manutenzione), che sarà a carico del condominio. 

INFORMAZIONE

Riguardo i comportamenti scorretti adottati dalle imprese (multinazionali e non) all’atto della installazione di un nuovo impianto, Anacam svolge attività di informazione e formazione nell’ambito degli incontri associativi a livello regionale e negli incontri con gli amministratori di condominio, oltre a svolgere attività di consulenza alle imprese associate. I nostri associati, aderendo all’Anacam, si impegnano peraltro a rispettare il Codice etico e la Carta dei servizi dell’associazione; si tratta di impegni necessariamente generici eppure vincolanti, il cui rispetto è garantito dai Probi viri di Anacam, che vengono chiamati in causa in caso di violazione dei precetti stabiliti.

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