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BANDA ULTRALARGA: QUALE COMPENSO PER IL CONDOMINIO CHE LA OSPITA?

  • Redazione
  • 17 marzo 2016

[A cura di: Cna Installazione Impianti]

Era attesa da tempo dagli operatori del settore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Secondo l’articolo 8 del decreto, i proprietari di unità immobiliari(o il condominio ove costituito in base alla legge) di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, e se richiesto, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.

Analogo diritto a prezzo e condizioni eque viene disposto anche qualora un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso divenendone titolare: “Il quadro legislativo che deve favorire l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità – sottolinea Carmine Battipaglia, presidente nazionale di Cna Installazione Impianti -. è ora quasi completo. Dico quasi perché l’ultimo tassello lo deve mettere AGCOM che deve ora regolamentare i rapporti contrattuali tra la proprietà condominiale e gli operatori di comunicazioni elettroniche che intendessero utilizzare le infrastrutture di rete a banda ultralarga all’interno degli edifici”.

Infatti, uno dei servizi gestiti dall’impianto multiservizio è quello della distribuzione alle singole unità immobiliari del condominio della banda ultralarga, servizio che pone il problema della regolamentazione in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di questo specifico segmento di rete di comunicazione elettronica e della ripartizione dei costi sostenuti sia per realizzare gli impianti, sia per tenerli in manutenzione. “Diviene a questo punto indifferibile – conclude Battipaglia – l’applicazione della normativa prevista sulla condivisione delle infrastrutture di rete da parte delle società di telecomunicazioni anche ai condomini privati, riconoscendo loro l’equo compenso che viene applicato quando un operatore di rete di telecomunicazione utilizza un infrastruttura non propria”.

 

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