• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

BED&BREAKFAST O AFFITTACAMERE: IL CONDOMINIO NON PUÒ VIETARLI

  • Redazione
  • 20 maggio 2016

[A cura di: Flavio Maccione – segretario nazionale Appc]

L’intraprendere un’attività di Affittacamere o attivare un Bed and Breakfast in uno stabile in condominio non può essere vietato dal regolamento condominiale. È quanto ha stabilito la sentenza n. 24707 del 20.11.2014 emessa dalla Corte di Cassazione, in quanto non viene mutata la destinazione d’uso, pertanto gli immobili restano dedicati a civile abitazione e gli altri condòmini non riportano conseguenze dannose, pertanto il regolamento di condominio non può vietare l’esercizio di tali attività.

In primo grado il giudice aveva accolto la tesi del condominio, che aveva proposto il ricorso sulla base del regolamento condominiale, bloccando l’attività di affittacamere. Nel ricorso in appello, il giudice accertava che “l’attività di affittacamere non aveva comportato una modificazione della destinazione di uso civile per abitazione delle unità immobiliari”.

Nell’ulteriore ricorso in Cassazione, secondo i condòmini si doveva escludere l’esercizio di attività alberghiera, in quanto il regolamento condominiale citava espressamente: “è fatto divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato”. Ma secondo la Corte di Cassazione non c’erano “conseguenze pregiudizievoli” derivanti dall’attività di Bed and Breakfast per gli altri condòmini, considerato anche che in appello si era ritenuto che “la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per l’utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell’attività di Bed and Breakfast”; inoltre l’asserzione era in linea anche con quanto contenuto nel regolamento regionale del Lazio n. 16 del 2008 dove si precisa che l’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici (vedi anche Corte Costituzionale, sentenza n. 369/ 2008”).

Aprire un Bed and Breakfast, o avviare un’attività di affittacamere in un condominio, dopo la sentenza del 20 novembre 2014, risulta indipendente da qualsiasi delibera o regolamento condominiale. Nessun danno agli altri proprietari se un condomino deciderà di affittare il proprio immobile a giorni, o a settimane.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
CONTABILIZZAZIONE TRA NUOVO CONTO TERMICO E REVISIONE DELLA UNI 10200
IL POLIURETANO ESPANSO: IMPIEGHI IN EDILIZIA E SICUREZZA. CONVEGNO A ROMA

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 20, 2016
Interventi sul sottotetto: serve il consenso condominiale
  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 20, 2016
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 20, 2016
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Interventi sul sottotetto: serve il consenso condominiale 17 giugno 2025
  • Commercialisti: crescono i redditi e calano i divari 17 giugno 2025
  • Istat, i prezzi delle abitazioni nel IV trimestre 2024 17 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena