• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

CONDOMINIO, DECRETO INGIUNTIVO VERSO NUOVO E VECCHIO PROPRIETARIO

  • Redazione
  • 21 febbraio 2017

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. centro studi Confedilizia]

Sono noti i presupposti che legittimano la richiesta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 63, primo comma, disp. att. cod. civ.. Ma è opportuno fare il punto sull’applicazione della citata norma in caso di trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare e, in particolare, sulla possibilità per l’amministratore di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del vecchio proprietario. 

Sulla questione si è espressa la giurisprudenza, la quale ha negato, in più occasioni, tale possibilità. Questo perché il predetto art. 63, avendo carattere eccezionale, è – per i giudici – applicabile “soltanto nei confronti di colui che riveste la qualità di condomino” nel momento in cui viene proposto il ricorso monitorio (cfr. ex multis, Cass. sent. 23345 del 9.9.2008). 

Deriva da quanto precede, allora, che l’amministratore potrà ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo solo nei confronti del nuovo proprietario, il quale, in applicazione del secondo comma dello stesso art. 63, è obbligato, solidalmente con l’alienante, “al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” (dove “anno” – si badi bene – è da intendersi come “anno di gestione” e non “anno solare”). 

Nei confronti dell’ex proprietario, invece, l’amministratore non potrà avvalersi della clausola di provvisoria esecutività di cui alla norma in questione, sicché dovrà agire con un ordinario decreto ingiuntivo.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
LA RESPONSABILITÀ PENALE OMISSIVA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
SINGLES: IL PREZZO DELLA LIBERTÀ: LA LOCAZIONE DIVORA LO STIPENDIO

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Feb 21, 2017
Ascensore in condominio: nulla la delibera di nuova installazione, se l’impianto danneggia proprietà esclusive
  • Condominio
  • Redazione
  • Feb 21, 2017
Supercondominio e spese per le canne fumarie
  • Condominio
  • Redazione
  • Feb 21, 2017
Condominio: la ripartizione delle spese per il rifacimento del tetto

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Ascensore in condominio: nulla la delibera di nuova installazione, se l’impianto danneggia proprietà esclusive 18 settembre 2025
  • Via libera al decreto sulle rinnovabili: meno burocrazia, più velocità 18 settembre 2025
  • In arrivo il nuovo Testo Unico delle Costruzioni: la legge delega in esame alla Camera 17 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena