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CONDOMINIO: DETRAZIONI SOLO SE LA MANUTENZIONE È ESEGUITA SULLE PARTI COMUNI

  • Redazione
  • 26 aprile 2017

Le spese di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione solo se effettuate sulle parti comuni di un edificio residenziale, e in tal caso i bonus sono proporzionali alle quote millesimali. A sottolinearlo è la Cgia di Mestre, puntualizzando che per parti comuni si intendono quello previste dall’articolo 1117 del codice civile:

a) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;

b) le aree destinate a parcheggio, nonché i locali per i servizi in comune (portineria, incluso l’alloggio del portiere e la lavanderia);

c) opere, le installazioni, manufatti destinati all’uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari).

A titolo di esempio possono essere interventi di manutenzione ordinaria:

* le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;

* quelle per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

* la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; 

* la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;

* il rifacimento di intonaci interni;

* l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze;

* la verniciatura delle porte dei garage.

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