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DECORO ARCHITETTONICO DEL CONDOMINIO: LA ZANZARIERA NON LO COMPROMETTE

  • Redazione
  • 12 giugno 2017

[A cura di: Confappi]

Se il regolamento condominiale non lo vieta, il proprietario di un alloggio è libero di collocare una zanzariera in corrispondenza del balcone di sua proprietà. Lo ha deciso il Tribunale di Milano (sentenza 3222/2017), ribadendo come la tutela del decoro architettonico debba essere accertata caso per caso dal giudice, a cui spetta esaminare ogni singola alterazione oggetto della lite.

Secondo i giudici meneghini, il decoro della facciata potrebbe risultare compromesso, come stabilito dalla Cassazione (sentenza 24645/2011), solo nel caso in cui le modificazioni fossero “idonee ad interrompere la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità”. Il tribunale ha verificato se lo stabile presentasse “un’unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione dedotta in giudizio”, soffermandosi anche sui montanti della zanzariera, che essendo di colore bianco come le ringhiere dei balconi coperti da tende da sole, simili a quelli presenti sui balconi della facciata condominiale, non compromettono l’armonia dell’edificio. Infine, valutando le diverse caratteristiche della zanzariera, fra tutte la possibilità di poterla rimuovere in qualsiasi momento, i giudici hanno deciso che la struttura non causa nessun pregiudizio economico rilevante allo stabile e la sua collocazione è quindi lecita.

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