• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

DECORO ARCHITETTONICO DEL CONDOMINIO: LA ZANZARIERA NON LO COMPROMETTE

  • Redazione
  • 12 giugno 2017

[A cura di: Confappi]

Se il regolamento condominiale non lo vieta, il proprietario di un alloggio è libero di collocare una zanzariera in corrispondenza del balcone di sua proprietà. Lo ha deciso il Tribunale di Milano (sentenza 3222/2017), ribadendo come la tutela del decoro architettonico debba essere accertata caso per caso dal giudice, a cui spetta esaminare ogni singola alterazione oggetto della lite.

Secondo i giudici meneghini, il decoro della facciata potrebbe risultare compromesso, come stabilito dalla Cassazione (sentenza 24645/2011), solo nel caso in cui le modificazioni fossero “idonee ad interrompere la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità”. Il tribunale ha verificato se lo stabile presentasse “un’unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione dedotta in giudizio”, soffermandosi anche sui montanti della zanzariera, che essendo di colore bianco come le ringhiere dei balconi coperti da tende da sole, simili a quelli presenti sui balconi della facciata condominiale, non compromettono l’armonia dell’edificio. Infine, valutando le diverse caratteristiche della zanzariera, fra tutte la possibilità di poterla rimuovere in qualsiasi momento, i giudici hanno deciso che la struttura non causa nessun pregiudizio economico rilevante allo stabile e la sua collocazione è quindi lecita.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
LA SICUREZZA DEL CONDOMINIO E LE RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE: CONVEGNO A ROMA
MUTUI INPS: NUOVI TASSI FISSI ADEGUATI AL METODO DEL LOAN TO VALUE

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 12, 2017
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 12, 2017
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 12, 2017
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena