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IL REVISORE CONDOMINIALE: NOMINA E MANSIONI COME GARANTE DELLA CONTABILITÀ

  • Redazione
  • 27 maggio 2015

[Intervista di: Rebecca Genesio]


A seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma del condominio si sta progressivamente diffondendo la figura professionale del “revisore condominiale”. Ma chi è? Di che cosa si occupa? E quali step occorre seguire per acquisire tale qualifica professionale? Ne abbiamo parlato con Leonardo Barella, presidente dell’AIReC (Associazione italiana revisori condominiali) che si prefigge di avviare un percorso di riconoscimento dell’attività professionale di questa figura ai sensi della L.4/2013”.


Dottor Barella, chi è il revisore condominiale? 

Il soggetto incaricato alla verifica della contabilità del condominio. Il ruolo può essere ricoperto sia da persona fisica sia da persona giuridica. 


Quando è stato introdotto e da chi può essere nominato? 

La figura del “revisore condominiale” è stata introdotta dalla legge 220/12 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” entrata in vigore il 18 giugno 2013. Nel nuovo art. 1130 bis del codice civile, il legislatore prevede che l’assemblea dei condòmini possa nominare, con le maggioranze previste per la nomina dell’amministratore, un revisore che controlli la contabilità del condominio, specificando che “ la relativa spesa è ripartita fra tutti condòmini sulla base dei millesimi di proprietà”. La nomina del revisore condominiale è quindi facoltativa, non necessita il verificarsi di specifiche situazioni o particolari accadimenti né che la delibera assembleare che lo adotta debba darne motivazione. 


Ma come si diventa revisori condominiali? 

Giuridicamente non è previsto alcun requisito, sia in termini di onorabilità sia di professionalità. C’è però da chiedersi se e come, senza specifica e adeguata preparazione e la dovuta terzietà (un condomino che revisiona la contabilità del proprio condominio potrebbe trovarsi in posizione di conflitto di interessi) si possa assolvere a questo compito. 

In realtà, l’attività di revisore condominiale esercitata professionalmente non può improvvisarsi, anche perché le responsabilità che ne discendono sono rilevanti. L’unica strada percorribile, a parere di chi scrive e dell’associazione che rappresenta, passa per una formazione abilitante e continua. L’ Associazione italiana revisori condominiali – AIReC – (www.airec.info), è stata costituita proprio per dare contenuto e forma altamente professionale al profilo del “revisore condominiale”; a chi intende aderire, si richiede tra l’altro di aver superato con profitto un corso di preparazione specifico e l’impegno costante all’aggiornamento professionale.


Perché, a vostro parere, si è sentita l’esigenza di inserire questa nuova figura professionale? 

La realtà del condominio è oggi complessa. Sono destinatari della contabilità condominiale, sia pur a vario titolo, soggetti diversi con interessi non sempre coincidenti: proprietari (che a loro volta possono essere persone fisiche o persone giuridiche), usufruttuari, nudi proprietari, conduttori, istituti di credito, amministrazione finanziaria, fornitori, dipendenti, commercialisti, consulenti del lavoro, tribunali e avvocati. Tutti questi soggetti potrebbero trovare, nell’attività svolta dal revisore condominiale e nella relazione di revisione che deve accompagnare il rendiconto, la giusta risposta alle proprie aspettative. 


Quali lacune, in particolare, ha il compito di colmare? 

Il revisore condominiale, ancor meglio se impegnato nell’analisi del presente, funge da garante della trasparenza, da tutela del patrimonio condominiale oltre che da strumento deflattivo del contenzioso. Attraverso la revisione è possibile far emergere e superare elementi di criticità, anche potenziale, prima che si traducano in contenzioso o in lunghe, estenuanti, dispendiose, inefficaci e inefficienti attività di analisi, ricerca e confronto. 

Per rispettare le finalità sopra indicate, occorre altresì che l’attività di revisione condominiale sia condita da una preventiva analisi che valuti la realtà, il contesto, le problematiche, l’organizzazione e le modalità di rilevazione dei fatti amministrativi, del condominio interessato. Farà seguito una verifica sul campo, effettuata anche in momenti diversi, per il periodo in osservazione, volta ad escludere la presenza di errori significativi. 


In cosa si differenzia dall’attività di amministratore di condominio? 

L’amministratore ha il compito di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, disciplinare l’uso delle cose comuni, la fruizione dei servizi nell’interesse comune, riscuotere i contributi ed erogare le spese, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, eseguire gli adempimenti fiscali e curare l’anagrafe condominiale. 

Il revisore verifica invece la contabilità condominiale intesa come corretto rilevamento dei fatti amministrativi, rispetto della normativa civile e fiscale ad essa correlata, adeguata e completa informazione ai condòmini della realtà condominiale espressa nei documenti che compongono il rendiconto. Le due figure non si sovrappongo ma si affiancano in un rapporto dialettico: una ha il compito di agire, l’altra di verificare. Entrambe concorrono a garantire trasparenza, tutela e deflazione del contenzioso nel vasto mondo del condominio.

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