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INSTALLAZIONE, SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI: LE INCOMBENZE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

  • Redazione
  • 11 maggio 2015

[A cura di:
Maria Sancilio – ufficio stampa Anapi]

 

Così
come sancito dalla Direttiva Europea 95/16/CE attuata con il DPR 162/99 del 30
aprile, per la costruzione, fabbricazione ed esercizio di impianti di
ascensori, sono stati introdotti nuovi requisiti essenziali di sicurezza e
salute indicati dalla direttiva stessa a livello comunitario, chiamata come
“dichiarazione
di conformit
à”.

L’amministratore
di condominio
è il rappresentante in nome e per conto
dei cond
òmini, ed è
egli che
è tenuto al reperimento di documenti e
dati indispensabili all
’installazione dell’impianto.

È bene sottolineare
anche che, per procedere con i lavori di installazione, si dovr
à
precedentemente deliberare in assemblea condominiale attraverso una maggioranza
pari ai due terzi dei partecipanti che rappresentino due terzi del valore
millesimale dell
’edificio, qualora si presentino i
presupposti della delibera per le innovazioni. Altro importante aspetto da non
sottovalutare per l
’amministratore è
proprio quello tecnico e di sicurezza, in quanto sempre lui
è
l
’unico responsabile della conformità
e quindi della sicurezza dei documenti e dell
’impianto. Difatti
l
’amministratore è
obbligato ad attenersi a quanto la direttiva sugli impianti stabilisce in
ordine alle documentazioni e comunicazioni cui ottemperare.

In
molti condomini si sono verificati casi in cui l
’amministratore non
ha svolto quanto dovuto e si
è ritrovato poi a dover essere l’unico
responsabile non appena sono sopravvenuti eventi gravosi, cui ha dovuto poi
rispondere in prima persona.

Queste
sono considerate le principali problematiche per quanto concerne la
responsabilit
à dell’amministratore dal
punto di vista normativo,
è cioè proprio quello
che riguarda il suo mandato e al rispetto della normativa tecnica e legislativa
in termini di sicurezza degli impianti in condominio. Difatti, se pur non
menzionato nel testo di riforma n
é nel DPR 162/99,
tale adempimento, nella sua praticit
à, per l’amministratore
è considerato molto rischioso ed
impegnativo.

Il
legislatore, nel corso degli anni, ha aggiornato (e complicato) in modo
vertiginoso le normative, a loro volta non pi
ù solo di matrice
nazionale ma anche europea, emanando specifiche disposizioni che hanno
attribuito all
’amministratore responsabilità
civili e penali in diversi ambiti, tra cui quello manutentivo e di gestione
degli impianti presenti nei complessi condominiali. Facciamo riferimento, ad
esempio, all
’amministratore che deve verificare,
tramite il direttore dei lavori, i compiti riguardanti l
’installazione
dell
’impianto e l’adeguamento
alle norme di sicurezza, oltre alla manutenzione e alle continuit
à
delle verifiche, preoccupandosi poi anche di comunicarne agli appositi
incaricati addetti delle messa in esercizio, mettendo a disposizione il
libretto dell
’impianto all’atto
delle verifiche periodiche.

Il
legislatore ha poi scelto di intervenire per snellire tali responsabilit
à
con il D.Lgs. 81/2008; la sua finalit
à è
quella di riordinare, coordinare e ridurre gli infortuni sul lavoro e di
migliorare le condizioni di sicurezza attraverso una migliore prevenzione degli
infortuni stessi. Inoltre, da una lettura complessiva del testo normativo,
appare evidente come gli obblighi di sicurezza gravino altres
ì
sul condominio in quanto luogo ove viene svolta un’
’ttività
di lavoro. Il condominio, praticamente, deve individuare i rischi e i pericoli
presenti in tutta la sua struttura; elaborare un apposito documento, appunto,
di valutazione rischi; nominare un responsabile della sicurezza; rendere edotti
tutti i fornitori che dovessero svolgere la propria attivit
à
nel condominio circa tali rischi rilevati attraverso la consegna del DVR;
predisporre un piano sanitario.

Il
DPR 162/99 ha eliminato il necessario intervento di un tecnico appartenente all
’amministrazione
pubblica di competenza territoriale per i collaudi e le successive verifiche
periodiche. Il collaudo, difatti, che poi verr
à chiamato come “esame
finale
” o “controllo finale”
dell
’impianto, è
delegato ad istituti ed organismi di certificazione i quali, sempre secondo la
direttiva di conformit
à sia italiana sia appunto degli altri
Paesi della Comunit
à Europea, notificano all’impresa
installatrice che l
’impianto sia fornito di un sistema di
garanzia di qualit
à certificato.

Nel
documento di conformit
à devono essere riportati il nome e la
sede della ditta installatrice, la descrizione tecnica dell
’ascensore
con specifica annotazione del tipo dell
’impianto o il
numero di serie ed ubicazione nel condominio (art. 1117 c.c.), l
’anno
di istallazione e le pertinenze cui serve; il tutto, complessivamente nominato
come libretto d
’impianto. Contestualmente, l’installatore
deve marchiare l
’impianto con apposito distintivo CE da
apporre all
’interno della cabina dell’ascensore
in modo ben visibile all
’uomo, assieme al numero di identificativo
che l
’organismo di certificazione o istituti
medesimi hanno rilasciato all
’impresa installatrice.

L’amministratore
di condominio, secondo l
’art. 12 e 16 del DPR 162/99 e il DPR
214 del 5 ottobre del 2010, dopo questi adempimenti passa alla fase finale, e
cio
è alla denuncia dell’installazione
dell
’impianto per la messa in esercizio,
agli uffici tecnici del comune di appartenenza entro 10 giorni dalla data di
emissione del documento di conformit
à; tale denuncia
deve contenere ancora indirizzo dell
’ubicazione dell’impianto,
dati tecnici quali la velocit
à, la portata, la corsa, il numero
delle fermate e il tipo di azionamento, nome o ragione sociale dell
’installatore
o del fabbricante dell
’ascensore e la copia del documento di
conformit
à al Decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 17, nonch
é l’indicazione della
ditta abilitata alla manutenzione ordinaria e periodica. In ultimo, entro 30
giorni dalla data di comunicazione agli uffici di amministrazione comunale, all
’impianto
sar
à assegnato un numero di matricola che
verr
à comunicato all’impresa
installatrice e che dovr
à essere esposto all’interno
della cabina dell
’impianto.

Le
verifiche che poi sar
à obbligatorio effettuare sull’impianto,
dovranno essere con cadenza periodica e cio
è biennali da un
tecnico specializzato che verifichi per l
’appunto il
corretto funzionamento dell
’ascensore e che ne faccia apposita
manutenzione qualora ne fosse necessario e indispensabile. Scompare, con
l’abrogazione della legge 1415/42, le licenze di impianto e di esercizio.

La manutenzione rimane obbligatoria
(due verifiche annuali e una straordinaria) e pu
ò essere
effettuata solo da persona munita di certificato di abilitazione rilasciato
secondo la procedura prevista agli articoli 6,7,8,9 e 10 del D.P.R. 24 Dicembre
1951, n. 1767. La ditta di manutenzione deve inoltre essere abilitata ai sensi
della legge 46/90, lettera f) ed ai sensi dell
’art. 7
Legge N. 37/2008. Anche i montacarichi e le piattaforme elevatrici per disabili
seguono, per la messa in esercizio, le verifiche e la manutenzione cos
ì come per l’ascensore.

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