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“L’AMMINISTRATORE-CONDOMINO SEGUA ALMENO LA FORMAZIONE PERIODICA”

  • Redazione
  • 1 dicembre 2016

“La Legge 220/2012 ha modificato in molte parti i contenuti del codice civile che regolavano, sin dal 1942, la materia condominiale, e ha inoltre introdotto alcune novità. Tuttavia, nonostante la lunga attesa e lo sforzo compiuto, la stessa resta lacunosa e addirittura discriminante per gli operatori, sotto diversi aspetti. Il più importante è quello della formazione professionale, iniziale e periodica, richiesta per esercitare oggi l’attività. Formazione dalla quale sono esentati coloro che autoamministrano il solo condominio in cui vivono”. A puntualizzarlo sono Luigi Ciannilli (nella foto), presidente di Confai, Marco Saraz direttore del Centro Studi di Anap, Alberto Zanni, presidente di Confabitare, e Vittorio Fusco, presidente di Anapi, che rimarcano un dato: “Secondo stime del 2010, nell’anno d’imposta 2009, su 277.320 condomini auto-amministrati in Italia, ben l’84,5% (per i quali si fatica a credere che fossero tutti classificati di natura giuridica 13 anziché 51) non hanno presentato, seppur muniti di codice fiscale, il Mod. 770 essendo il condominio, dal 1998, sostituto d’imposta. Con conseguenti, inevitabili, riflessi anche sotto il profilo di mancati introiti, fiscali e contributivi, per lo Stato”.

Anche sulla base di quest’ultima annotazione, Cianni, Saraz, Zanni e Fusco hanno presentato la seguente proposta di modifica della Legge 220/2012: 

Art. unico 

Obbligo di formazione periodica dell’amministratore nominato tra i condòmini dello stabile. Modifica dell’articolo 71 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

Art. 1 

Modifica dell’articolo 71 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

1. Il secondo comma dell’articolo 71 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: “I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari, fatto salvo l’obbligo di formazione periodica, qualora l’amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile”.

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