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LAVORI IN CONDOMINIO: DUVRI, DVR E RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE

  • Redazione
  • 2 settembre 2016

[A cura di: Anaip]

Molti amministratori di condominio sottovalutano le loro responsabilità civili e penali oltre alle ammende per mancata, errata o incompleta redazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR) e per il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI). Ci si avvale spesso di strutture poco qualificate, che millantando specifiche competenze in ambito di sicurezza condominiale a fronte di pochi euro, aiutano il malcapitato amministratore di condominio a redigere i documenti suddetti, copiando ed incollando refusi di altri documenti poco attinenti con il condominio oggetto della valutazione dei rischi.

La cosa che accade più frequentemente nelle assemblee condominiali, quando si deve scegliere un professionista al quale affidare un incarico professionale, è di prediligere quello che costa di meno, ignorando totalmente le competenze ed i titoli che lo stesso deve possedere per svolgere l’incarico. I professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro non sono esonerati da questo tipo di valutazione anzi, vista la scarsa cultura che oggi l’italiano medio ha in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono maggiormente valutati per l’economicità delle proprie prestazioni. Con queste tipo di meccanismo perverso, il mercato è oggi florido di soggetti scarsamente professionali che propongono Valutazione dei Rischi ed incarichi professionali a poche centinaia di euro, generando tanta insicurezza e poca prevenzione e protezione.

Bisognerebbe capire che la redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi, che si possa definire tale, comporta giorni e giorni di lavoro, di analisi, ricerca, sopralluoghi, riunioni e quant’altro. Il DVR è paragonabile ad un abito sartoriale su misura ed è impensabile comprare un abito sartoriale su misura pensando di poterlo acquistare allo stesso prezzo di un prodotto industriale; la sicurezza nei luoghi di lavoro certamente può essere standardizzata e procedurata ma non potrà mai essere industrializzata, pena la totale inefficienza dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

La cosa che più frequentemente gli amministratori di condominio sottovalutano è la loro responsabilità civile e penale di istituire il servizio di prevenzione e protezione, nominando sempre un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed un Medico Competente quando necessario. È importantissimo evidenziare che sia il RSPP che il MC devono possedere determinati requisiti professionali (Art. 32-38 D.Lgs 81/08), i quali devono sempre essere verificati dal datore di lavoro. Bisogna ricordare che la filosofia con la quale è stato concepito il Testo Unico Della Sicurezza D.Lgs 81/08, è quella di non imporre al datore di lavoro dei metodi prescrittivi con i quali gestire la sicurezza nell’ambito della sua organizzazione, ma di dare ampi margini per determinare e valutare tutti i rischi inerenti la propria organizzazione. A nostro parere, il Medico Competente deve essere sempre nominato quando è presente almeno un lavoratore che svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro in quanto, anche se non svolge attività che prevedono l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, è consigliabile un parere medico per valutare, come prescritto dal Testo Unico Della Sicurezza D.Lgs 81/08, anche lo stress da lavoro correlato.

Si rende necessario ricordare a tutti gli amministratori di condominio che, in qualità di datori di lavoro (Art. 2 D.Lgs 81/08) o di datori di lavoro/committente (Art. 26 D.Lgs 81/08), è importante sottolineare l’aspetto relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata, errata o incompleta elaborazione del DVR o del DUVRI. Infatti va segnalato che esistono diversi organi ispettivi che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’Asl, l’Inps, l’Inail, l’Ispettorato del lavoro, piuttosto che i Vigili del Fuoco e che possono applicare sanzioni cha vanno da un minimo di circa 3.000 euro fino ad un massimo di circa 15.000 euro a carico del datore di lavoro (amministratore di condominio) con pene detentive fino a otto mesi. Inoltre, la mancata redazione del DVR, se reiterata (anche se su diversi condomini amministrati), può comportare anche la sospensione dell’attività professionale.

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